Manfredonia, comune sciolto per mafia. Per il Tar del Lazio il ricorso è inammissibile „

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo 

Mafia foggiana: grave il figlio del boss, colpito alla testa dai killer. La pista della vendetta dietro l’agguato a Francavilla
Solennità di Maria Madre di Dio e Giornata Mondiale della Pace
Manfredonia, evade dai domiciliari: arrestato 47enne

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile“.

Questa la sentenza pronunciata lo scorso 29 gennaio, nella camera di consiglio, in riferimento al ricorso presentato dall’ex sindaco del Comune di Manfredonia, Angelo Riccardi, e da una squadra di amministratori, in rierimento allo sciogliemento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Nulla da fare, quindi, per Riccardi & Co. Nell’argomentare le loro ragioni – si legge nella sentenza – “i ricorrenti sostengono che gli atti gravati sono illegittimi per omessa considerazione delle attività amministrative poste in essere al fine di contrastare l’illegalità e il fenomeno mafioso. Nel secondo motivo lamentano la sostanziale inattendibilità delle conclusioni
raggiunte a seguito dell’istruttoria, sia perché sostenute da argomentazioni ritenute prive della necessaria logicità e congruenza sia per l’asserita presenza di errori e inesattezze, con riferimento alle posizioni dei singoli amministratori oggetto di accertamento e all’attività amministrativa svolta dal Comune di Manfredonia, nel periodo oggetto di indagine”.

Ancora, si legge, “al terzo motivo, i ricorrenti deducono che proposta del Ministro dell’Interno (che
recepisce la relazione prefettizia e la relazione della Commissione di accesso) non avrebbe valutato che, al momento della nomina della commissione straordinaria, il Comune di Manfredonia era già amministrato (sempre in via straordinaria) da un commissario prefettizio – ai sensi dell’art. 141 Tuel. Ritengono, pertanto, la proposta carente sul piano motivazionale e lesiva del principio di proporzionalità, in quanto non avrebbe dovuto proporre lo scioglimento e la gestione commissariale
straordinaria, ma al massimo le altre misure previste dall’art. 143, comma 5, Tuel a carico dei soggetti non amministratori”.

“Infine, nel quarto mezzo deducono l’illegittimità – in via derivata – del d.P.R. impugnato per la violazione del termine previsto dal Tuel per la conclusione dei lavori della Commissione di accesso incaricata dal Prefetto di Foggia. E’ presente nel ricorso anche una domanda di risarcimento dei danni subiti, ed in particolare di quelli all’immagine, in ragione della diffusione da parte della stampa
locale dei contenuti (non filtrati) della relazione “riservata” della Commissione di accesso”. Tutti i punti sono stati discussi e ‘smontati’ dai giudici, che si sono quindi espressi sull’inammissibilità della richiesta.

COMMENTI

WORDPRESS: 0