Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha annullato “senza rinvio l’ordinanza di convalida dell’arresto, limitatamente”
Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha annullato “senza rinvio l’ordinanza di convalida dell’arresto, limitatamente” ad uomo nativo di Mattinata, classe 1975, al quale era stato “contestato, in concorso con altri correi, di aver introdotto sul territorio nazionale e commercializzato circa 65 mila litri di prodotto energetico (gasolio carburante), corrispondenti a circa 54 mila kg. di prodotto, proveniente dalla Slovenia“, e di aver inoltre sottratto “tale prodotto all’accertamento e al pagamento dell’accise, mediante l’utilizzo di documentazione apparentemente relativa a prodotto diverso, non conforme alla normativa vigente, in quanto recante indicazioni mendaci sul luogo di consegna e/o sulla qualità della merce trasportata“. Allo stesso era stata contestata “l’aggravante di aver commesso il fatto su quantitativi di carburante di peso superiore a 2 mila kg. In Roma il 03/04/2019“.
L’uomo aveva proposto ricorso contro un’ordinanza dell’aprile 2019 del G.i.p. del Tribunale di Roma.
Per il ricorrente “il g.i.p. ha convalidato l’arresto con motivazione generica e tautologica, senza evidenziare puntualmente gli elementi costitutivi della quasi flagranza, che, nella specie, non sarebbe sussistente in quanto la p.g. aveva proceduto di iniziativa alla perquisizione dell’abitazione” dell’uomo “a seguito delle dichiarazioni raccolte in occasione della perquisizione locale di altri coindagati, così disattendendo l’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite“.
Sotto altro profilo, “il ricorrente evidenzia come, in ogni caso, l’arresto sia stato effettuato non subito dopo la commissione di un reato, ma dopo quindici ore dalle operazioni di perquisizioni e sequestro, a seguito, peraltro, di presentazione spontanea” dell’uomo.
Il ricorrente ha inoltro aggiunto che “l’ordinanza impugnata non spiega la relazione tra le cose sequestrate presso il domicilio” dello stesso “e il reato commesso, atteso che una ditta di autotrasporti ” aveva “stipulato un contratto di locazione” (..) “ad oggetto parte dell’area (..) al fine di consentire agli automezzi della società slovena una sosta in occasione dei viaggi di lunga percorrenza, ove il destinatario finale era (ditta,ndr) con sede a Catanzaro“;
“Non vi era perciò alcuna collaborazione tra la società” del ricorrente di Mattinata “e la società slovena”. Da qui, il ricorso per “l’annullamento dell’ordinanza impugnata stante l’insussistenza dello stato di quasi-flagranza”.
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso.
“L’ordinanza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio nei confronti” dell’uomo “non essendo configurabile, nei confronti del ricorrente, la situazione di quasi flagranza legittimante l’emissione del provvedimento precautelare“.
FONTE: STATOQUOTIDIANO
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