Cannabis light, Cassazione dà ragione a Procura Taranto: vendita è reato, shop vietati

La legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti «derivati dalla coltivazione della cannabis», come l'olio, le foglie,

Basilica di san Leonardo SOLSTIZIO D’ESTATE
DOMENICA 8 SETTEMBRE IL RECUPERO DEL MERCATO SETTIMANALE
Manfredonia città murata senza mura

La legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti «derivati dalla coltivazione della cannabis», come
l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. Lo ha hanno deciso le Sezioni unite penali della Suprema corte che così
danno uno stop alla vendita della «cannabis light». La commercializzazione di «cannabis sativa L.» e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n.242 del 2016 che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa» delle varietà per uso a fini medici, «pertanto integrano reato», afferma la Cassazione nella sua massima sulla «cannabis light», «le condotte di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante».

COMMENTI

WORDPRESS: 0