Tra le varie pratiche agricole e pastorali tipiche della nostra Puglia occupa un posto di rilievo la bruciatura delle stoppie, residui delle colture d
Tra le varie pratiche agricole e pastorali tipiche della nostra Puglia occupa un posto di rilievo la bruciatura delle stoppie, residui delle colture di cereali e di altre piante erbacee annuali, durante il periodo estivo.
Si sterilizzano così i terreni dagli infestanti e dai parassiti, si eliminano i residui delle colture dell’anno precedente rendendo più agevole quella che sarà poi la preparazione successiva del terreno, ma in realtà al giorno d’oggiAggiungi un appuntamento per oggi, con il miglioramento delle conoscenze in campo agrario, una tale pratica è piuttosto desueta, oltre che responsabile più di danni “collaterali” che benefici. Può essa rappresentare, in alcuni casi, una concreta minaccia tanto all’incolumità delle persone e dei loro beni, quanto per la salvaguardia dei boschi e della biodiversità, e la Regione Puglia l’ha disciplinata con la Legge Regionale n. 15 del 12 maggio 1997.
Il Sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, di concerto con l’Assessore alle Risorse del Territorio, Antonio Angelillis, ritorna a sensibilizzare la cittadinanza sulle regole da rispettare in caso di bruciatura delle stoppie, rendendo noto che:
le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a coltura cerealicola sono vietate nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 luglio, tranne che per le superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, per le quali le operazioni di bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione, a partire dal 1 luglio;
è fatto divieto di bruciatura prima del 1 settembre delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Z.P.S., S.I.C. e le aree indicate all’art. 7 del D.P.G.R. 195/2013;
la bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che, lungo il perimetro delle superfici interessate, sia tracciata la ‘precesa’ o ‘fascia protettiva’ per tutta l’estensione direttamente confinante con boschi e foreste, o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a 15 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
le operazioni di accensione e bruciatura devono, in ogni caso, essere effettuate nei giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nel crepuscolo.
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