Sospensione e revoca delle licenze ai circoli privati

Nei mesi scorsi, su numerosi quotidiani on line, oltre che sulla stampa locale, sono fioccate  notizie inerenti provvedimenti temporanei di sospension

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Nei mesi scorsi, su numerosi quotidiani on line, oltre che sulla stampa locale, sono fioccate  notizie inerenti provvedimenti temporanei di sospensione e revoca delle licenze in possesso di alcuni club civilis di Manfredonia, oltre che di ordini di chiusura temporanea, ad opera del Questore di Foggia ai sensi del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, su controlli effettuati dalla Polizia di Stato.   Tali determinazioni sono state adottate a seguito di informativa della Polizia di Stato che ha riscontrato la presenza e frequentazione nei circoli privati, oggetto dei predetti provvedimenti cautelari, di pregiudicati e persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, in palese violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/90.

Infatti, non sussistendo comprovate esigenze di celerità, l’Autorità di Polizia avrebbe dovuto procedere con avvisi ed ammonizioni e disporre quantomeno l’allontanamento dei presunti pregiudicati dai circoli, senza intaccare l’intera collettività dei soci, con la chiusura, la revoca o la sospensione delle licenze e delle attività associative, per cui la sospensione del Questore  penalizzerebbe tutti gli altri soci del circolo, i quali vedrebbero indebitamente ristretto il loro diritto costituzionale a godere liberamente della sede associativa. Inoltre, i decreti questorili sono stati emanati in palese violazione del diritto di difesa e senza  contraddittorio, giacché, con la legge 241/90, è subentrato, alla prassi della definizione unilaterale del pubblico interesse, il sistema della democraticità delle decisioni e della accessibilità dei documenti amministrativi, in cui l’adeguatezza dell’istruttoria si valuta nella misura in cui i destinatari degli atti amministrativi sono stati messi in condizione di contraddire. Infine, è necessario evidenziare che le motivazioni addotte dal Questore, a sostegno dell’emissione dei decreti di sospensione, revoca o chiusura dei circoli civilis, si fondano su informativa della Polizia di Stato, senza però che nella fattispecie sussistano i requisiti necessari ed i presupposti sostanziali per la relativa adozione.  Infatti, tranne che per l’informativa resa dagli agenti di P.S., nei circoli, cui è stata applicata la misura preventivo-cautelare della sospensione, revoca o chiusura, non si sono mai verificati, né all’interno, né all’esterno dei locali, episodi quali liti, risse, aggressioni, violenze, tumulti o gravi disordini, abuso e/o spaccio di sostanze stupefacenti o di alcol, urla, schiamazzi o disturbi di varia natura alla quiete pubblica, esposti, denunce o raccolta di firme.  Ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., la misura è puramente preventiva e discrezionale e l’adozione è legittima laddove all’interno del locale si crei una situazione di allarme sociale.

Tuttavia, se pure il Questore gode di una discrezionalità oggettivamente ampia nel valutare i fatti di potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico, è pur vero che la giurisprudenza ha sottolineato che “la competenza residuale del Questore ad adottare provvedimenti di sospensione della licenza è giustificata unicamente dalla presenza di situazioni di fatto tali da mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Pertanto, secondo la giurisprudenza consolidata, le situazioni di fatto che giustificano la compressione delle libertà costituzionalmente garantite come quelle dei circoli sono: Intrattenimento fino a tarda ora sulla strada, dopo aver fatto uso smodato di alcol, con conseguenti canti, urla, strilli, schiamazzi e fischi; costituisce un disturbo della quiete pubblica;     E’ ripetutamente causa di liti e risse, con conseguente ricorso alle cure mediche, dovute all’eccessivo e smodato consumo di alcol;  Costituisce un pericolo per la circolazione stradale e l’incolumità personale a causa dell’occupazione della sede stradale dinanzi all’ingresso da parte dei giovani;  Rappresenta un problema anche sotto l’aspetto igienico, in quanto la sede stradale risulta ricoperta da tappeti di vetro (cocci di bicchieri e bottiglie rotte) e sporcizie varie, quali vomito, urina, liquami, immondizia.

Orbene, nel caso di specie, il Questore ha dato indebitamente conto dell’esistenza di una situazione di pericolo effettivo per l’ordine e la sicurezza generale dei cittadini, direttamente riconducibile all’attività dei club civilis di Manfredonia, sulla scorta delle informazioni della Polizia di Stato che lamentavano la presenza in loco di pregiudicati, senza che i controlli effettuati abbiano accertato condotte di rilievo penale come quelle richiamate dalla giurisprudenza.

Pertanto, i provvedimenti assunti dal Questore negli ultimi mesi a discapito dei club civilis di Manfredonia sono del tutto esorbitanti rispetto a quanto effettivamente accertato dagli agenti di P.S., tenuto conto che non è stata riscontrata quella particolare gravità del pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica che possa legittimare l’emissione dei decreti di sospensione, revoca o chiusura, seppur temporanei, dei circoli privati.  Infine, va sottolineato che i provvedimenti sono stati emessi sulla considerazione che “alla luce dell’attuale situazione della nostra provincia e, in specie, sul Gargano, ove sono in atto guerre di faida tra diverse famiglie, con conseguente consumazione di reati molto gravi, imponendo un intervento, anche preventivo, della Pubblica Autorità per scongiurare gravi rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Orbene, se questo è il fine ultimo di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico nel nostro territorio, perché l’attuale governo si è pronunciato per la soppressione della Sezione Distaccata del Tribunale di Manfredonia, ed invece le Commissioni Giustizia di Camera e Senato si sono pronunciate a favore del mantenimento della Sezione Distaccata del Tribunale di Cassino, in considerazione “dell’alto tasso di impatto della criminalità organizzata derivante da infiltrazioni camorristiche”? L’adozione di tali provvedimenti, in mancanza della presenza di situazioni di fatto, genera rilevantissime perplessità, e certamente non per prevenuta sfiducia nei confronti degli organi che istruiscono ed emettono tali provvedimenti, ma sulla circostanza che la chiusura di un circolo o la sospensione della sua attività, sulla sola presenza di pregiudicati, non corrisponde alla ratio delle leggi di pubblica sicurezza,  per cui i predetti provvedimenti risultano viziati da eccesso di potere da parte della Autorità procedente.

Infatti, la legittimità di una norma ed a maggior ragione del T.U.L.P.S., emanato con Regio Decreto il 18 giugno 1931, non va valutata alla stregua del fine in vista del quale fu posta, non dovendosi escludere che, sopravvivendo tale normativa in un regime costituzionale fondato sulla libertà, essa ha acquisito un significato obiettivo diverso da quello originario, conforme ai principi democratici.                           

GIUSEPPE MARASCO PRESIDENTE NAZIONALE CIVILIS

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