Controllo dl questore sui circoli:nuovo adempimento

La legge 7 agosto 2012 n.131, ha ripristinato, con qualche modifica, il comma 2 dell’art.86 t.u.l.p.s., prevedendo che la somministrazione di alimenti

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La legge 7 agosto 2012 n.131, ha ripristinato, con qualche modifica, il comma 2 dell’art.86 t.u.l.p.s., prevedendo che la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche effettuate da circoli o associazioni nei confronti dei propi soci siaassoggettata a comunicazione al Questore. Si rammenta che il citato comma 2 era stato soppresso solo pochi mesi fa dall’art.13, lett.g) del decreto semplificazioni ( d.lgs. 9.2.2012, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.35) e prevedeva la licenza del Questore “…per lo spaccio al minuto o al consumo di vino,birra o di qualsiasi altra bevanda di qualsiasi gradazione alcoolica presso enti collettivi o circoli privati…”Il ripristino della disposizione in materia di comunicazione alla Questura sembrerebbe destinato a non determinare nuovi adempimenti per i circoli, in quanto è stato già da tempo previsto che la denuncia di inizio attività indirizzata al Sindaco ( ora SCIA, segnalazione certificata di inizio attività) vale “ anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18.06.1931, n.773 e dall’art.4 del Decreto Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n.235. Sennonchè la formula utilizzata dal legislatore per modificare il testo del comma 2 lascia spazio a qualche incertezza, ed ha già portato taluni commentatori, in assenza di indicazioni ufficiali, a ipotizzare la necessità di azioni comunicative esplicite e preventive da parte dei circoli che intendano somministrare alcoolici. Questa interpretazione, ovviamente, non incontra il nostro favore, sia perché implicherebbe una duplicazione di adempimenti che già la corrente legislazione aveva correttamente eliminato, sia perché le informative già fornite al Sindaco dovrebbero viaggiare verso altra Pubblica Amministrazione attraverso un percorso interno, senza costringere i circoli a operare doppie comunicazioni. Sul piano sistematico va poi segnalato che anche gli adempimenti per il rilascio della licenza ex art.86 TULPS,1comma, prevista per i pubblici esercizi che somministrano bevande alcooliche si intendono assolti con il rilascio dell’autorizzazione comunale (cfr.art19,d.p.r.24-07-1977 n.616 e art 152 R.D. 6-5-1940 n.635 e D.lgs.59/2010).Quindi, se si accoglie la tesi dell’autonomo obbligo comunicativo, si deve concludere che la norma rinnovata introdurrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni oggettive identiche, visto che interesserebbe solo i circoli.  Noi della CIVILIS Confederazione Europea onlus aderente all’ A.C.S.I.-CONI,continueremo a proporre queste argomentazioni all’evidenza delle competenti sedi, sui mass media, quale contributo all’efficienza dell’azione amministrativa e al miglioramento dei rapporti tra utenti e P.A. e vi informeremo sugli sviluppi, così da fornirvi le relative indicazioni legittime e costituzionali. Nel frattempo, come molti di voi avranno avuto modo di constatare, si rileva l’assenza nei siti istituzionali (Ministero degli Interni, Prefetture, Questure)di qualsivoglia modulistica ad hoc idonea a trasmettere la citata comunicazione, (duplicazione) cosicchè chi voglia procedere (senza obbligo) comunque all’invio al Questore dovrà farlo in carta e forma libere. Si segnala che l’assenza della modulistica potrebbe essere questione di rilievo non solo formale, se si tiene a mente che,in base alla legislazione promulgata dal precedente Governo, le Amministrazioni sono tenute a pubblicare sui propri portali la modulistica riferita ai vari adempimenti. I controlli amministrativi al D.P.R.235/2001,alla sola polizia locale.

Giuseppe Marasco

Presidente Civilis
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