Fallimento Rotopack International Spa: depositato il decreto di esecutività, lo scorso 21 febbraio, dopo l’udienza per l’esame del passivo. Chiusa la
Fallimento Rotopack International Spa: depositato il decreto di esecutività, lo scorso 21 febbraio, dopo l’udienza per l’esame del passivo. Chiusa la verifica sulle istanze, dopo l’udienza presso la sezione fallimentare del Tribunale di Chieti. In base a quanto disposto dalla LEGGE FALLIMENTARE, 30 giorni di tempo (dalla comunicazione del curatore) per eventuali impugnazioni a quanto stabilito. In seguito il decreto di esecutività, del Tribunale fallimentare, diventerà definitivo. Si ricorda che dalla dichiarazione di esecutività c’è tempo fino a un anno per ulteriori insinuazioni nel passivo. Le impugnazioni si possono proporre con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 97 ovvero “in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento”. Il curatore fallimentare, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l’esito della domanda e l’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda.
Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere e si chiude con decreto del giudice che lo dichiara esecutivo a decorrere dalla data in cui l’adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni o da quella successiva prevista dalla legge.
LA RIPARTIZIONE TRA CREDITORI PRIVILEGIATI E CHIROGRAFARI. In base a quanto emerso, pari a 2.549.326,18 l’ammontare per i creditori privilegiati (in primis lavoratori). 943.879,07 l’importo relativo ai chirografari. Si ricorda, da disposizioni in legge, che i lavoratori sono creditori solo sui beni mobili, le banche (solo nel caso di iscrizione o accensione di ipoteca) sul patrimonio immobiliare. Chirografari i fornitori. Attesa naturalmente per il riparto dell’attivo della società, in base alle disposizioni del giudice fallimentare. Per il futuro dell’azienda nessuna ipotesi di acquisto di terzi. Si ipotizza la cessione all’asta di parte dei beni.
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