Saldi, in Puglia e in Basilicata al via sabato 4 gennaio: ecco le regole per lo shopping

Da  domani, sabato 4 gennaio, fino al 28 febbraio, in tutta la Regione Puglia, prenderanno il via i saldi invernali. Secondo le stime di Confcomme

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In Puglia e Basilicata svendite «beffa» per i commercianti

Da  domani, sabato 4 gennaio, fino al 28 febbraio, in tutta la Regione Puglia, prenderanno il via i saldi invernali. Secondo le stime di Confcommercio, saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato: la spesa media sarà di circa 138 euro a persona e di 307 euro a famiglia.

Nello specifico in Puglia, il regolamento stabilisce che “le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il periodo invernale, dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania fino al 28 febbraio e, per il periodo estivo, dal primo sabato di luglio fino al 15 settembre. Se il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincide con il lunedì, l’inizio dei saldi invernali è anticipato al sabato”.

Di seguito le regole previste per le vendite di Fine stagione a tutela sia del consumatore sia degli esercenti:

  • l’esercente che intenda effettuare una “Fine Stagione” o “Saldi” deve darne comunicazione al Suap (scrivendo all’indirizzo suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it), almeno 5 giorni prima, indicando: i prodotti oggetto della vendita; la sede dell’esercizio; le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri
  • i prodotti a saldo sono quelli a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo (ad esempio generi di vestiario e abbigliamento in genere; gli accessori d’abbigliamento e biancheria intima; calzature, pelletterie, articoli di valigeria e da viaggio; articoli sportivi)
  • per tutte le merci offerte in saldo è fatto obbligo all’esercente di esporre i cartellini originari di vendita, la percentuale di sconto applicata e il prezzo al saldo
  • i prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all’esaurimento delle scorte
  • l’esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall’esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale
  • nel medesimo esercizio non è consentito effettuare contemporaneamente forme diverse di vendite straordinarie (ad esempio saldi e vendite di liquidazione)
  • le merci offerte a saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali che, nel caso tale separazione non fosse possibile, non possono essere poste in vendita
  • durante le vendite di “Fine Stagione” o “Saldi” è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.

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