Pensioni, Ape sociale prorogata al 31 dicembre: nuovi limiti di età (e motivi per cui può decadere). La circolare Inps

Pensioni. Ape sociale fino al 31 dicembre con innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al beneficio. La proroga dell'anticipo pensionis

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Pensioni. Ape sociale fino al 31 dicembre con innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al beneficio. La proroga dell’anticipo pensionistico, sancito dall’ultima Legge di Bilancio, è ora ufficializzata dall’Inps. Con la circolare numero 35 del 20 febbraio, l’ente previdenziale specifica infatti che l’Ape Sociale è riconosciuta in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi. E mette in rilievo quali siano i limiti di incumulabilità dell’anticipo pensionistico con i redditi di lavoro.

Proroga e requisiti Ape Sociale

Con riferimento alle domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio presentate dal 1° gennaio 2024, è necessario accertare, tra l’altro, che i soggetti richiedenti siano in possesso, al momento della domanda, o comunque la perfezionino entro il 31 dicembre 2024, di un’età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi.

Le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

Incumulabilità con redditi di lavoro

La circolare Inps ricorda come sia stato introdotto un nuovo regime di incumulabilità con i redditi di lavoro per i soggetti il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024. Per coloro, invece, che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità secondo cui «l’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui».

In base alle nuove disposizioni, il titolare di Ape sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità nel caso in cui:

  • svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
  • svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

I percettori di APE sociale sono quindi tenuti a comunicare all’Inps la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento. Decorso tale termine, con il recupero dell’indebito, sarà dovuta la corresponsione degli interessi legali. In ogni caso, l’Istituto verificherà l’eventuale ripresa di attività lavorativa dipendente e autonoma e il superamento dei limiti reddituali previsti per il lavoro autonomo occasionale tramite la consultazione delle banche dati disponibili e attraverso la fornitura dei dati reddituali rilevati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Chi può chiedere l’Ape sociale

L’indennità Ape Sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata, i quali:

  • si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all’allegato 3 della legge 234/2021:
  1. professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
  2. tecnici della salute;
  3. addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
  4. professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
  5. operatori della cura estetica;
  6. professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
  7. artigiani, operai specializzati e agricoltori;
  8. conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
  9. operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
  10. conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
  11. conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
  12. operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
  13. conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
  14. conduttori di mulini e impastatrici;
  15. conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
  16. operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
  17. operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
  18. conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
  19. personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
  20. personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
  21. portantini e professioni assimilate;
  22. professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
  23. professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

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