Tasse A ridosso di Natale, tra il 18 e il 20 dicembre, il Fisco batte cassa. Dall'Imu ai versamenti d'imposta, sono diversi gli adempimenti che coinvo
Tasse A ridosso di Natale, tra il 18 e il 20 dicembre, il Fisco batte cassa. Dall’Imu ai versamenti d’imposta, sono diversi gli adempimenti che coinvolgono contribuenti e imprese. E c’è poi la scadenza della Rottamazione quater, con il termine ultimo per regolarizzare la prima e seconda rata. Vediamo nel dettaglio la serie di scadenze da segnare sul calendario per non cadere in errore e rischiare di diventare morosi.
Imu
Ci sarà tempo fino a lunedì prossimo, 18 dicembre, per pagare la seconda rata dell’Imu, con l’eventuale conguaglio dell’imposta dovuta per il 2023. La scadenza ordinaria del 16 dicembre coincide, infatti, con un sabato. Il versamento può essere effettuato con il modello F24, bollettino di conto corrente postale o tramite la piattaforma pagoPa. Ma occhio anche alle esenzioni. In caso di versamento tramite modello F24, devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con le risoluzioni nn. 35 e 53 del 2012 e n. 33/2013.
Non dovranno pagare i coniugi con due residenze diverse, ma la circostanza deve essere dimostrata al Fisco, altrimenti il versamento va effettuato. Vediamo quindi nel dettaglio come provarlo senza rischiare di dover pagare lo stesso quanto in teoria non sarebbe dovuto.
Cos’è l’Imu e chi la paga
L’Imu, imposta municipale propria, è stata introdotta, in via sperimentale, nel 2012 in sostituzione dell’Ici, ed è stata poi accomunata ad altri tributi locali nella Iuc poi abolita. Attualmente è disciplinata dall’articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020) ed è applicata in tutti i Comuni dello Stivale, fatta salva l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
In via generale l’Imu è dovuta per il possesso di:
- fabbricati, con esclusione delle abitazioni principali (e assimilate) e loro pertinenze, non appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Di regola, il tributo è pagato dal proprietario dell’immobile o dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile. Sono tenuti al versamento dell’imposta, inoltre: il genitore separato assegnatario della casa familiare, il concessionario di aree demaniali, e il locatario per i fabbricati, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in leasing. Niente Imu, invece, per l’occupante dell’immobile.
Esenzione Imu
Ecco chi è esentato dal versamento. Ecco l’elenco degli immobili:
- appartenenti agli enti statali e pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- con destinazione a usi culturali (articolo 5-bis, Dpr n. 601/1973);
- destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
- di proprietà della Santa sede nei casi previsti dal trattato tra Italia e Vaticano;
- appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali;
- posseduti e utilizzati dai soggetti individuati nella lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504/1992, per gli immobili destinati alle attività non lucrative previste dalla norma stessa. Alle medesime ipotesi si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall’articolo 91-bis del Dl n. 1/2012 (ad esempio in tema di immobile a utilizzazione mista), e il regolamento definito decreto Mef n. 200/2012.
Non pagano l’Imu, inoltre, i terreni agricoli:
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- situati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare Mef n. 9/1993;
- situatati nei comuni delle isole minori dell’allegato A alla legge n. 448/2001;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Dallo scorso anno, ricordiamo, sono nuovamente esenti i fabbricati “merce” ossia gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa costruttrice. Il dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 4/2023 ha tra l’altro specificato che l’imposta non è dovuta sulle unità collabenti non avendo tali fabbricati una propria rilevanza impositiva in quanto privi di rendita.
Le tasse per i contribuenti del 18 dicembre
Professionisti e contribuenti? Ecco le tasse da pagare entro il 18 dicembre:
- i contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di novembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di ottobre);
- gli intermediari che applicano l’imposta sostitutiva devono versare, a titolo di acconto pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del 2023, l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi;
- i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di novembre relativi a contratti di locazione breve;
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di novembre.
I conguagli
Dicembre è anche il mese anche in cui si scopre se si è in pari con il pagamento delle imposte oppure se si è persino in credito oppure, purtroppo, in debito.
Se si riscontra il versamento di un’imposta maggiore rispetto a quella dovuta viene riconosciuto un rimborso delle somme pagate in eccesso oppure se si registra un mancato o insufficiente pagamento viene recuperato quanto ancora non corrisposto per raggiungere la somma prevista dal Fisco.
Fatta questa premessa, dunque, è utile sapere quali enti saranno coinvolti in queste operazioni il 18 dicembre.
I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro e quella relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati;
le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti e organismi pubblici devono versare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, nonché sui pignoramenti presso terzi, l’acconto mensile Irap, le addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, l’Iva mensile, la quarta rata del saldo Iva relativa all’anno d’imposta 2021 risultante dalla dichiarazione Iva annuale con la maggiorazione dello 0,99% a titolo di interessi, tutti corrisposti nel mese di novembre;
gli enti e gli organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono effettuare il versamento, tramite il modello F24Ep con modalità telematiche, delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di novembre;
gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare, con modalità telematiche, l’Iva relativa al mese di novembre dovuta a seguito di scissione dei pagamenti, rispettivamente con l’F24EP (codice tributo 620E) e con l’F24 “ordinario” (codice tributo 6040);
le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 1, Dm 23 gennaio 2015), versano l’imposta relativa al mese di novembre dovuta in applicazione della “scissione dei pagamenti” utilizzando i codici tributo 621E (per l’F24EP) e 6041 (per l’F24 “ordinario”).
Le tasse con scadenza 20 dicembre
Dopo la boa del 18 dicembre resta infine quella del 20 dicembre.
Le imprese elettriche, quelle a cui paghiamo le bollette in cui il Canone Rai è rateizzato, devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi alla quota del mese di novembre. L’invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica, tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati;
i condomini in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo giugno-novembre 2023 per prestazioni relative a contratti di appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 30 novembre 2023 devono versare tali somme tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato, indicando i relativi codici tributo.
I contribuenti Iva
Solo per i contribuenti Iva, soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento, sia mensili che trimestrali, si avvicina la scadenza del 27 dicembre per il versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2023 (modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato).
Rottamazione Quater
Tempi supplementari per chi non ha ancora pagato le prime 2 rate della rottamazione delle cartelle. Il nuovo termine del 18 dicembre – ricorda l’Agenzia della riscossione – è previsto dal decreto anticipi approvato oggi. Sarà così ancora possibile effettuare il pagamento, senza sanzioni né interessi di mora, delle prime due rate della rottamazione- quater. L’emendamento approvato stabilisce che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023. Per tale scadenza non sono previsti 5 giorni di flessibilità.
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”, uno degli strumenti della cosiddetta pace fiscale) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della terza rata entro il 28 febbraio 2024. La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024.
Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Le modalità di pagamento
Per i pagamenti devono essere utilizzati i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, disponibili in copia anche qui. Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale oppure con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nella sezione «Sportello territoriale» del sito oppure tramite il contact center al numero 060101.
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. «maggiorazioni»), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
I debiti rottamabili con la rottamazione-quater
La Rottamazione-quater può essere usata per le cartelle di pagamento, gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito Inps inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative. L’ultima rottamazione, art.3 del DL 119/2018, si fermava al 31 dicembre 2017. La novità non è solo il diverso orizzonte temporale di riferimento, ma anche i vantaggi riservati a chi aderisce alla rottamazione in termini di importi da versare.
Non è stata rinnovata la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione. Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’Imu, la Tari, la vecchia Tarsu), il bollo auto. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora Ader.
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