Balneari, raggiunto l’accordo

Accordo sulle concessioni balneari. Sul tema dell'articolo 2 del ddl Concorrenza relativo alle concessioni, secondo le ultime news, la maggioranza

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Accordo sulle concessioni balneari. Sul tema dell’articolo 2 del ddl Concorrenza relativo alle concessioni, secondo le ultime news, la maggioranza di governo avrebbe trovato un accordo. L’intesa sarebbe arrivata dopo l’incontro di questa mattina tra le forze di maggioranza, puntando a sciogliere definitivamente i nodi, ad esempio sul tema dei rimborsi, con i decreti legislativi. Il testo lunedì sarà dunque in Aula, dopo il via libera di oggi atteso in commissione industria.

La bozza di accordo

Secondo la bozza dell’accordo, che l’Adnkronos ha potuto visionare, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive. “Se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018”, si legge.

La bozza prevede inoltre che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in essere, che hanno efficacia fino al 31 dicembre 2023, possono essere differite per il tempo strettamente necessario “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024”. “In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, – si legge nel testo – l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima”.

La “definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante” sarà regolata dal governo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, in coerenza con la normativa europea, in quanto “è delegato ad adottare uno più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive”.

Il governo, attraverso decreto, dovrà definire “criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell’effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell’utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico”.

“Adeguata considerazione in sede di affidamento della concessione, dell’utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri indicati”. E’ quanto prevede ancora la bozza. Ai fini della scelta del concessionario viene presa in “adeguata considerazione” l’esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l’accesso al settore di nuovi operatori. Ed inoltre la posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d’impresa o di tipo professionale del settore. Infine, la previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nella direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

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