Rami, siepi e piantagioni pericolosi per gli automobilisti: la provincia ordina ai proprietari di terreni ed immobili di rimuoverli

La Provincia di Foggia, con ordinanza del dirigente del settore Viabilità, l'arch. Angelo Iannotta, ordina ai proprietari e/o conduttori di immobi

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La Provincia di Foggia, con ordinanza del dirigente del settore Viabilità, l’arch. Angelo Iannotta, ordina ai proprietari e/o conduttori di immobili e terreni confinanti con le strade provinciali di provvedere alla potatura di siepi e piantagioni in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che potrebbero compromettere la leggibilità della segnaletica dalla distanza e dall’angolazione necessaria secondo le disposizioni e gli obblighi sanciti dal codice della strada, fino a cadere sul piano viabile.

In particolare, i proprietari dovranno provvedere a potare regolarmente le siepi ubicate sui propri fondi a confine con la sede viaria; a tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e quelli che, crescendo, potrebbero nascondere e/o limitare la visibilità di segnali stradali, fino a causare il restringimento ed il danneggiamento della carreggiata riducendone la corretta fruibilità e funzionalità; a rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, fogliame e terriccio provenienti dai loro terreni, qualora abbiano, per qualsivoglia motivo, occupato la sede stradale; ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti mirati ad evitare qualsiasi interferenza che possa incidere negativamente sulla sicurezza e la corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi, a mantenere la vegetazione, di qualunque tipo essa sia, ad un’altezza non superiore ad un metro dal piano stradale, almeno 20 metri prima e 20 metri dopo le curve e gli incroci; a rimuovere completamente piante, alberi e arbusti collocati lungo i1 confine stradale in posizione non conforme con le disposizioni del codice della strada, ad eseguire nuovi impianti nel pieno rispetto delle distanze previste dal nuovo codice della strada; ad assicurare la regolare manutenzione di fossi di scolo, rimuovendo ogni materiale che sia di ostacolo al regolare deflusso delle acque nei terreni sottostanti. Nel caso di terreni in pendenza, le cui acque meteoriche defluiscano su strade provinciali, i proprietari ed i conduttori sono obbligati, a predisporre tutti gli interventi per evitare l’allagamento della sede stradale in caso di precipitazioni meteoriche.

Gli agenti della forza pubblica provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza ai fini del rispetto della presente ordinanza. In caso di presenza di comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista, con conseguente chiamata in causa nell’eventualità di sinistri. In particolare viene ricordato il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa ai sensi de11’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 285/’92, ai sensi del successivo comma 4, saranno passibili della sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo della rimozione delle opere abusive e del ripristino a proprie spese dei luoghi per immissioni di materiali sulle sedi viarie provinciali, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Prot.

Per quanto sopra, gli interventi ritenuti urgenti dal personale di sorveglianza potranno essere eseguiti d’ufficio, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni senza ulteriore comunicazione. I proprietari rimarranno responsabili, in ogni sede, in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza.

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