Ordinanza regionale anti-covid del 9 gennaio 2021: precisazioni sull’attività venatoria

Condizioni che consentono, fino al 31.01.2021, lo spostamento verso altri comuni diversi da quello di residenza. A seguito delle ri

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Condizioni che consentono, fino al 31.01.2021, lo spostamento verso altri comuni diversi da quello di residenza.

A seguito delle richieste di chiarimenti sul contenuto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 9 gennaio 2021, n. 5 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID”, che disciplina l’esercizio dell’attività venatoria in Puglia, si precisa che il dispositivo consente fino al 31 gennaio 2021, ai soli residenti nella Regione, lo spostamento verso altri comuni diversi da quello di residenza purché gli stessi siano inseriti in un Ambito Territoriale di Caccia per i quali gli stessi risultano autorizzati.
Lo spostamento, quindi, è consentito anche nel caso il proprio comune di residenza non rientri in tale Ambito Territoriale. Si ribadisce, infine, che l’attività venatoria può essere svolta solo in forma individuale e nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento considerate misure di contrasto al virus.

 

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