Ddl Lavoro, dalle dimissioni volontarie allo smart working: ecco le novità

Quello del Ddl Lavoro che ha ricevuto il primo via libera della Camera (e ora è atteso al Senato) è un testo che definisce alcuni ambiti delicati,

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Un ufficio

Quello del Ddl Lavoro che ha ricevuto il primo via libera della Camera (e ora è atteso al Senato) è un testo che definisce alcuni ambiti delicati, e che secondo le opposizioni aumenta la precarietà e riapre alla prassi delle dimissioni in bianco. In realtà, come ha ribadito la ministra del Lavoro Marina Calderone, non c’è nessuna ‘politica di precarizzazione del lavoro’ anche se sulle ‘dimissioni in bianco’ sono aggiornate le disposizioni in materia di licenziamenti definite nel Jobs Act del governo Renzi. Ecco alcune delle principali misure.

Dimissioni volontarie

Nell’articolo 19 si considera un rapporto di lavoro rescisso per ‘colpa’ del lavoratore se questo si assenta ingiustificatamentre per un periodo superiore al termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsioni contrattuali, per un periodo superiore a quindici giorni. In questo caso dunque si parla non più di licenziamento, che permette di accedere alla Naspi, ma di dimissioni volontarie, che non prevedono l’indennità.

Contratti di somministrazione

Nell’articolo 5, invece si semplificano le normative sul tema di somministrazione escludendo dal calcolo del ‘tetto’ del 30% per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato i casi che riguardano lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni). Eliminati inoltre dal calcolo quei casi di contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore a tempo indeterminato. Le aziende potranno inoltre utilizzare le risorse di Formatemp destinate ai contratti a tempo indeterminato anche per la formazione dei dipendenti con contratto a tempo determinato.

Lavoro stagionale

Il testo dell’articolo 11 chiarisce come oltre a quelle definite da un Dpr del 1963 “rientrano nelle attività stagionali...le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”.

Cassa integrazione

Nell’articolo 10 poi si ‘apre’ alla possibilità di lavorare sempre durante la cassa integrazione. Infatti chi svolge attività di lavoro subordinato, o autonoma, durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi (si decade dal diritto al trattamento di Cig se non si da preventiva comunicazione all’Inps).

Periodo di prova

L’articolo 13 stabilisce che la durata del periodo di prova nei contratti a termine è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

Smart working

In tema di ‘lavoro agile’ l’articolo 14 chiarisce che la comunicazione del datore di lavoro va fatta in via telematica al ministero del Lavoro, “entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile”.

Contratti ibridi

Un emendamento approvato dall’assemblea prevede poi un contratto ibrido a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.

Scuola lavoro

Con gli articoli 16 e 18 si estendono a tutte le tipologie di apprendistato le risorse destinate ogni anno al solo apprendistato professionalizzante. E’ prevista inoltre la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale. Un altro obiettivo è poi quello di rendere sempre più di qualità l’esperienza degli studenti in percorsi ‘on the job’.

Conciliazioni telematiche

L’articolo 20 introduce una semplificazione per la conciliazione in materia di lavoro puntando a semplificazione e riduzione dei costi a parità di affidabilità. Questi procedimenti potranno infatti svolgersi in modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi.

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