Il Tar del Lazio boccia il decreto del governo: “Sì ai prodotti per uso orale con cannabis light”

Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto del ministero della Salute che inseriva le composizioni orali contenenti cannabidiolo (Cbd) nella tabella d

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Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto del ministero della Salute che inseriva le composizioni orali contenenti cannabidiolo (Cbd) nella tabella delle sostanze stupefacenti.I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dell’Ici, Imprenditori Canapa Italia, fissando un’udienza di merito il prossimo 16 dicembre.

Il provvedimento, in sintesi, inseriva l’estratto della cannabis nella tabella degli stupefacenti, vietandone dunque la vendita nei negozi, nelle erboristerie e nei tabaccai, ma solo nelle farmacie con ricetta medica non ripetibile. Sospensione analoga era arrivata ad ottobre 2023.

    “Il collegio dei Giudici – commenta l’Ici – ha riconosciuto la validità delle nostre argomentazioni, rilevando il grave pericolo economico e sociale che l’applicazione del decreto avrebbe comportato, e ha deciso di sospenderne l’efficacia in attesa del giudizio di merito”.

“Questa decisione – continua la nota – rappresenta un’importante vittoria per il settore della canapa industriale, che rischiava di subire gravi danni economici. I giudici hanno ritenuto che l’applicazione del decreto avrebbe potuto arrecare conseguenze significative agli imprenditori e agli agricoltori del settore, già fortemente impegnati in investimenti legati alla canapa”. Già ad ottobre 2023 lo stesso Tar del Lazio aveva sospeso il decreto.

“Il decreto del ministero della Salute che ha inserito il Cbd nella tabella dei farmaci, sez B del dpr 309/90 – oggetto dell’intervento del Tar – non ha alcuna connessione con l’emendamento sulla cannabis all’art. 18 del ddl sicurezza”, si legge in una nota del Dipartimento delle politiche antidroga di Palazzo Chigi.

“Tale emendamento – si puntualizza – infatti interviene – come già spiegato ieri in una nota del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del consiglio – per recepire la sentenza della Corte di Cassazione n. 30475 del 30 maggio 2019, che mantenendo la commercializzazione dei derivati da inflorescenze (marjuana) e resina (hashish) ‘sottoposta alla disciplina del dpr n. 309 del 1990’, la esclude dalla legge n. 242/2016, che prevede la sola liceità della coltivazione della cannabis per altre finalità, tassativamente indicate dalla legge medesima”. “Si ribadisce, pertanto – si conclude nella nota – la completa mancanza di connessione fra il ddl in discussione e l’intervento del Tar, che ha peraltro concesso una sospensiva senza entrare nel merito”.

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