Dal 6 luglio partono i saldi estivi in Puglia e Basilicata: 60 giorni di sconti

Manca una settimana alla partenza della stagione dei saldi estivi. Il 6 luglio partiranno infatti gli sconti in tutta Italia. Anche quest'anno, co

Nuovo presidente cassa edile Capitanata
Coordinamento Protezione Civile Foggia, riconfermato M.Perillo
Dal Tap al Canale di Sicilia: la Marina rafforza la vigilanza sui gasdotti

Saldi estivi in Puglia: al via dal 2 luglio al 15 settembre

Manca una settimana alla partenza della stagione dei saldi estivi. Il 6 luglio partiranno infatti gli sconti in tutta Italia. Anche quest’anno, come annunciato dal presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedigra, la data di avvio delle vendite cadrà il primo sabato del mese di luglio (solo l’anno scorso era stata posticipata al giovedì, dal momento che il primo sabato coincideva con l’inizio del mese).

Anche la Puglia e la Basilicata si sono allineate per il via ai saldi il 6 luglio, come stabilito dalla Conferenza delle Regioni del 16 maggio scorso. Rimane, come per lo scorso anno, il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni prima della data di inizio. In Basilicata gli sconti si chiuderanno il 4 settembre. Lo ha reso noto la Direzione generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità della Regione Basilicata.

In Puglia le vendite di fine stagione termineranno invece il 15 settembre con divieto di vendite promozionali nei 15 giorni antecedenti il 6 luglio.

Le regole delle vendite di fine stagione per commercianti e clienti

In vista del periodo estivo dedicato ai saldi, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza:

  1. CAMBI – la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto;
  2. PROVA DEI CAMBI – non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante;
  3. PAGAMENTI – le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante;
  4. PRODOTTI IN VENDITA – i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
  5. INDICAZIONE DEL PREZZO – obbligo di indicare il prezzo normale di vendita (che, in base al D.lgs 26/2023, è il prezzo più basso applicato alle generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti l’avvio dei saldi), lo sconto e il prezzo finale.

Confcommercio segnala, inoltre, le varie iniziative promosse sull’intero territorio nazionale da Federazione Moda Italia come “Saldi Chiari e Sicuri”, “Saldi Trasparenti”, “Saldi Tranquilli”.

COMMENTI

WORDPRESS: 0