Norme sul bullismo diventano legge, nel nome di Willy Monteiro

Prevenzione, a partire soprattutto dalla scuola, e una spinta alle misure rieducative: diventano legge le nuove norme per il contrasto del bullismo e

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Prevenzione, a partire soprattutto dalla scuola, e una spinta alle misure rieducative: diventano legge le nuove norme per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

La Camera ha infatti dato il via libera all’unanimità alla proposta bipartisan in materia che, tra l’altro, istituisce, il 20 gennaio, la Giornata del rispetto dedicata alla sensibilizzazione alla non violenza psicologica e fisica e al contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. Una data simbolo perché in quel giorno è nato Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso a calci e pugni dai fratelli Bianchi a Colleferro.

Il testo ha avuto un lungo iter ed era stato approvato solo in prima lettura nella scorsa legislatura. Ripreso in mano in questa ha puntato più sulle misure preventive che su quelle di carattere repressivo partendo soprattutto dalla scuola. Si prevede, infatti, l’istituzione, entro 30 giorni, di un tavolo tecnico al ministero dell’Istruzione che redige un piano di azione per il contrasto di bullismo e cyberbullismo con una serie di linee guida che tutti gli istituti scolastici adottano attraverso un proprio codice interno. Le scuole istituiscono anche un tavolo di monitoraggio con rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore.Tramite accordi regionali, possono chiedere anche un servizio di sostegno psicologico agli studenti e di coordinamento pedagogico per promuovere l’inserimento e la partecipazione sociale degli studenti. Nell’ambito del piano vengono predisposte campagne informative e di sensibilizzazione per la diffusione della conoscenza dei metodi di controllo parentale.

I dirigenti che vengano a conoscenza di atti di bullismo – se non costituiscono reato – informano le famiglie e promuovono iniziative di carattere educativo nei confronti dei minori coinvolti, nei casi più gravi o di condotte reiterate riferiscono alle autorità competenti anche per eventuali percorsi riabilitativi.

La legge approvata riscrive inoltre la norma – che risale al 1934 – sull’affidamento ai servizi sociali di minori che diano “manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere” aggiungendo i casi di “condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica” e prevedendo – in primis – da parte del tribunale dei minori – la verifica di possibili percorsi di mediazione o lo svolgimento di progetti rieducativi sotto il controllo dei servizi sociali. Nel testo viene anche data una definizione precisa del bullismo ovvero una “aggressione o molestia reiterate, da parte di un singolo o di un gruppo di persone, contro un minore o un gruppo di minori”, che provochino “sentimenti di ansia, timore, isolamento o emarginazione attraverso atti e comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”. 

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