Quattordicesima, a chi spetta? Ecco chi l’avrà a giugno e chi dovrà aspettare luglio (e come funziona per i pensionati)

Quattordicesima. O “premio feriale”. L'erogazione di una ulteriore mensilità, oltre alla tredicesima, è prevista da alcuni contratti collettivi. E

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Quattordicesima, quando arriva: chi l'avrà a giugno e chi dovrà aspettare  luglio. E come funziona per i pensionati

Quattordicesima. O “premio feriale”. L’erogazione di una ulteriore mensilità, oltre alla tredicesima, è prevista da alcuni contratti collettivi. Erogazione che avviene tra giugno e luglio.

Quattordicesima in arrivo tra giugno e luglio

Ma chi la riceverà con la busta paga del prossimo mese e chi invece dovrà attendere luglio? E come funziona per i pensionati? La ricevono? E quando?

Cos’è la quattordicesima

La quattordicesima mensilità dello stipendio è un esempio di “retribuzione differita” che spetta ad alcuni lavoratori dipendenti se prevista nel Ccnl di riferimento. Il suo ammontare non viene erogato ogni mese, ma matura ogni mese di lavoro e viene pagata in un’unica soluzione secondo le scadenze previste dai singoli contratti collettivi.

L’importo è dato dalla somma dei singoli ratei che il dipendente matura per ogni mese in cui è in forza all’azienda. Il periodo di maturazione della quattordicesima di norma decorre da luglio a giugno dell’anno successivo (tranne i periodi che non ne danno diritto).

Come si calcola

L’ammontare della quattordicesima e la scadenza entro cui dev’essere riconosciuta vengono disciplinate dai singoli CCNL. Sono tuttavia ammesse condizioni di maggior favore da parte dei contratti aziendali. Se il contratto collettivo non prevede la quattordicesima, l’azienda può decidere di erogarla, disciplinandola in un apposito accordo interno.

L’ammontare della quattordicesima è di norma pari alla retribuzione prevista per il mese di erogazione. Se ad esempio la liquidazione avviene entro il 30 giugno di ogni anno, la quattordicesima sarà pari alla retribuzione di giugno. Nel conteggio si considerano i mesi in cui il dipendente è stato in forza presso l’azienda, eccezion fatta per quelle assenze che non consentono la maturazione della quattordicesima, come ad esempio:

  • assenze non retribuite;
  • assenze ingiustificate;
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
  • aspettativa non retribuita;
  • congedo parentale;
  • cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS al dipendente;
  • sciopero.

    A chi arriva con la busta paga di giugno

    L’erogazione, come visto, dipende dal contratto collettivo. La quattordicesima nel contratto del commercio deve essere pagata dai datori di lavoro entro il 1° luglio di ogni anno e matura nei dodici mesi precedenti, da luglio dell’anno precedente a giugno dell’anno di maturazione.

    Quando si dice “entro il 1° luglio di ogni anno”, si intende il pagamento nella busta paga di giugno. A prevedere l’istituto della quattordicesima nel commercio è l’art. 208 del CCNL.

    Stabilisce che «al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari».

    Pensionati

    La quattordicesima dei pensionati è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’Inps a luglio o a dicembre di ogni anno, introdotta dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e modificata dall’articolo 1, comma 187, 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso la platea dei beneficiari e modificato gli importi da corrispondere.

    Spetta ai pensionati:

    • titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;
    • di almeno 64 anni;
    • con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti (dal 2017).

    In base alla clausola di salvaguardia, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo della quattordicesima viene corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato.

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