Al via da domani, lunedì 18 marzo 2024, le domande per il bonus psicologo. Ma come si fa a richiederlo? Il ministero della Salute sul proprio sito
Al via da domani, lunedì 18 marzo 2024, le domande per il bonus psicologo. Ma come si fa a richiederlo? Il ministero della Salute sul proprio sito ricorda che “il beneficio è destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro” e che “le domande per la richiesta del contributo potranno essere presentate fino al 31 maggio 2024. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Il contributo sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda”.
Come si può richiedere: la domanda
La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio ‘Contributo sessioni psicoterapia’ attraverso una delle seguenti modalità:
– Portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS) dalla sezione “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”: Una volta autenticati sarà necessario selezionare la prestazione in oggetto.
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
A quanto ammonta: importo
“Rispetto alla precedente annualità – ricorda il ministero – sono stati innalzati gli importi del contributo ed è stato esteso a 270 giorni il tempo per il suo utilizzo”. Con un Isee “inferiore a 15mila euro: il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario; Isee compreso tra 15mila e 30mila euro: il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in mille euro per ogni beneficiario; Isee superiore a 30mila euro e non superiore a 50mila: il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario”.
COMMENTI