Assegno di inclusione 2024 al via: domanda, requisiti, importi

Il primo gennaio 2024 è entrato in vigore l'assegno di inclusione (ADI), la nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa. E

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Il primo gennaio 2024 è entrato in vigore l’assegno di inclusione (ADI), la nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa. Ecco come presentare domanda, requisiti e importi.

Una sede  Inps (Fotogramma)

Domanda

Dal 18 dicembre scorso è possibile presentare la domanda, direttamente dal sito Inps, accedendo alla sezione dedicata all’ADI tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure presso gli Istituti di Patronato. A partire dal primo gennaio la domanda può essere presentata anche presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF).

Il richiedente, oltre a presentare la domanda, deve sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Requisiti

L’ADI, spiega l’Inps, è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro, che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità; minorenne; con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla Pubblica Amministrazione. Con il DM 13 dicembre 2023 sono state individuate le categorie dei soggetti da considerare in condizione di svantaggio.

A quanto ammonta

Il beneficio economico dell’ADI è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da: una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui, se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale quota viene moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda. In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023. Resta ferma la necessità di avere un ISEE in corso di validità per la erogazione del beneficio nei mesi successivi; un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.

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