Si apre oggi, 13 novembre, la finestra per richiedere il bonus part time ciclico. Anche nel 2023, così come avvenuto nel 2022, verrà erogata l’una tan
Si apre oggi, 13 novembre, la finestra per richiedere il bonus part time ciclico. Anche nel 2023, così come avvenuto nel 2022, verrà erogata l’una tantum da 550 euro in favore dei lavoratori con contratto part time ciclico che si trovano in determinate condizioni. Lo stabilisce l’articolo 18 decreto legge 145/23 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 244/2023 del 18 ottobre scorso) contenente «misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».
Il nuovo decreto replica una misura contenuta nell’articolo 2-bis del Dl 50/2022 e stabilisce che quest’anno l’una tantum sia erogata ai dipendenti di aziende private che:nel 2022, hanno avuto un contratto di lavoro part time ciclico che ha previsto periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane;
al momento della richiesta dell’indennità non abbiano un altro lavoro dipendente (oltre a quello ciclico), non percepiscano la Naspi o una pensione.
L aiuto è finanziato con 30 milioni, gli stessi previsti, per il 2022, dal Dl 50/2022. La relazione tecnica di quest’ultimo decreto ha valutato in 270mila i lavoratori con contratto di part time verticale e stimato in 54mila quelli con settimane non lavorate comprese tra le sette e le 20. L’una tantum, anche questa volta, sarà erogata dall’Inps e non concorrerà alla formazione del reddito.
L’istituto di previdenza ha già gestito le richieste del 2022, fornendo istruzioni con la circolare 115/2022, in cui è stato precisato, tra l’altro, che per periodo continuativo di un mese si devono intendere quattro settimane (che diventano 26 giorni per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno l’accredito contributivo espresso in giornate, mentre per gli stessi la settimana è di sei giorni – messaggio Inps 1379/2023, relativo alle istanze di riesame di domande rigettate in prima battuta).
Inoltre il potenziale beneficiario si intende percettore di Naspi anche se, al momento della domanda, la stessa è momentaneamente sospesa per rioccupazione con contratto a tempo determinato non superiore a sei mesi.
Sempre in riferimento alla gestione delle domande del 2022, Inps si è trovata a valutare anche situazioni di part time misto, caratterizzato da sospensioni della prestazione verificatesi ricorrentemente ogni anno nei medesimi periodi. Anche a fronte di queste situazioni ibride, l’articolo 18 decreto legge 145 aggiunge, retroattivamente per il Dl 50/2022, la precisazione che i periodi non lavorati si intendono tali in quanto «dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa».
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