Scatta il reato di inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare, malgrado la promozione, per i genitori del minore che a scuola totalizza più as
Scatta il reato di inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare, malgrado la promozione, per i genitori del minore che a scuola totalizza più assenze che presenze, senza un giustificato motivo. Una contravvenzione, prevista dall’articolo 731 del Codice penale, punita in realtà con un’ammenda di soli 30 euro, che c’è a prescindere dal grado di preparazione dell’alunna, perchè la scuola serve anche a sviluppare la personalità. La Corte di cassazione (sentenza 42503) respinge così il ricorso del padre e della madre di una minore che a scuola, in un intero anno scolastico, si era fatta vedere ben poco: addirittura solo 4 giorni secondo la testimonianza di un’insegnante, anche se dal registro elettronico le presenze risultavano più numerose, ma nettamente inferiori alle assenze.
Ininfluente il rendimento
La difesa dei genitori tenta la carta dei problemi fisici della bambina, come dei familiari, nessuno di questi impedimenti era stato però provato. Non passa neppure la tesi, secondo la quale la contravvenzione andrebbe esclusa quando, malgrado le prolungate assenze dalle lezioni, «lo studente abbia raggiunto un profitto meritevole e debba essere dichiarato idoneo al passaggio alla classe successiva». La Suprema corte ricorda, infatti, che «la sussistenza del reato prescinde da una valutazione del rendimento scolastico dello studente e dalla sua idoneità alla classe successiva, tutelando in primo luogo il diritto del minore, costituzionalmente garantito dagli articoli 2 e 30, comma 1 della Costituzione, a ricevere un’adeguata istruzione, funzionale anche al libero sviluppo della sua personalità. Tale diritto sussiste – scrivono i giudici – e la fattispecie incriminatrice che lo tutela è integrata, indipendentemente dal risultato accademico raggiunto dal minore». In più la Cassazione ricorda che il reato in questione è un reato permanente, si protrae dunque per tutto l’anno scolastico. Ed è interrotto solo dalla frequenza regolare delle lezioni.
COMMENTI