Pericolo d’infiltrazione”, l’interdittiva antimafia resta: il T.a.r. respinge il ricorso delle ‘Tre Fiammelle’

Il Tar Puglia, seconda sezione, ha respinto il ricorso delle 'Tre Fiammelle' riconducibile a Michele D'Alba, la cooperativa che si occupa di servizi d

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Il Tar Puglia, seconda sezione, ha respinto il ricorso delle ‘Tre Fiammelle’ riconducibile a Michele D’Alba, la cooperativa che si occupa di servizi di pulizia di edifici pubblici e privati, contro l’interdittiva antimafia adottata il 23 febbraio scorso dal prefetto di Foggia, Maurizio Valiante e contro tutti gli atti connessi, compreso il decreto con il quale il numero uno di Corso Garibaldi con il quale, il 3 marzo scorso, ha nominato tre commissari straordinari per la gestione dei contratti d’appalto stipulati dall’azienda con diversi committenti pubblici. Le ‘Tre Fiammelle’ si è opposta anche al provvedimento del Ministero dell’Interno, dell’11 aprile, recante diniego d’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori.

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Contestualmente all’interdittiva antimafia, era stata respinta l’istanza di iscrizione della società nell’elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, più comunemente nota come White List – e disposta la cancellazione dell’impresa dall’elenco dei richiedenti.

Il ricorso era stato presentato contro il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Foggia, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Regione Sardegna.

Nella sentenza del T.A.R. si legge che “il quadro fattuale e indiziario appare idoneo a giustificare – complessivamente considerato – la determinazione gravata, atteso che dallo stesso risulta “più probabile che non” il pericolo di condizionamento da parte della cooperativa ricorrente” e che “gli elementi all’attualità emersi e tenuti presenti dall’Autorità prefettizia sono idonei a disvelare la logicità e ragionevolezza della prognosi di pericolo d’infiltrazione configurata nell’interdittiva gravata, alla stregua della natura intrinsecamente ed altamente preventiva propria dell’atto di che trattasi”.

Respinta quindi l’istanza cautelare. Nessuna sospensione, quindi, dell’interdittiva antimafia.

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