Cessione dei crediti e sconto in fattura: è finita!

Aziende e lavoratori a rischio, con le modifiche al decreto legge del 19 maggio 2020, è stata messa la parola fine alla possibilità di cedere crediti

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Aziende e lavoratori a rischio, con le modifiche al decreto legge del 19 maggio 2020, è stata messa la parola fine alla possibilità di cedere crediti e applicare lo sconto in fattura. Confartigianato Imprese Puglia lancia l’allarme contro il rischio tsunami economico e sociale. “Dopo una serie di maldestri interventi che negli ultimi mesi ne hanno a più riprese modificato la disciplina, nella giornata di ieri il Governo ha decretato la fine degli istituti della cessione dei crediti e dello sconto in fattura. Un dramma per tutte quelle aziende della filiera delle costruzioni – non solo edili in senso stretto ma anche imprese di impiantistica, serramenti, carpenteria etc – che, in buona fede e rispettando le leggi dello Stato, anche in Puglia, hanno fatto ricorso a questi strumenti per sostenere gli interventi a valere sui bonus edili, anticipandone i costi di tasca  propria ed accumulando crediti che ormai sono impossibili da vendere”. 

Sì, perché il ‘Decreto-legge recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali’ – si legge nella nota stampa – “lascia le imprese delle costruzioni appese al fragile filo della “benevolenza” del sistema bancario”.

Evidenzia Confartigianato Imprese Puglia, “il Ministro dell’Economia Giorgetti commentando la decisione come inevitabile per il contenimento del debito pubblico, ha pregato le banche di intervenire per coprire questo “bubbone”. Non solo: il decreto intende bloccare sul nascere anche l’esperienza da poco avviata da alcuni enti pubblici di acquistare i crediti incagliati, nel tentativo di evitare uno tsunami economico e sociale di proporzioni incalcolabili”.

IL DECRETO-LEGGE DEL GOVERNO

Ecco le modifiche apportate all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente: “1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).”

Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: “6-bis. Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:

Titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente.

Notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

Visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento.

Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime

Asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici.

Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.

Costruzione Dell'edificio Residenziale Di Palazzo Multipiano Immagine Stock  - Immagine di rinforzato, concreto: 77200475

Nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante'”Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza.

Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

6-ter. L’esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, lettere da a) a i).

6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravita’ della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l’applicazione dell’articolo 14, comma 1.bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».

I COMMENTI

“Evidentemente la sopravvivenza delle imprese e delle famiglie che da queste dipendono non è una priorità – ha commentato Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia. Comprendiamo la necessità di salvaguardare i conti dello Stato, ma una cosa è disporre per il futuro, un’altra è abbandonare al proprio destino le imprese che dello Stato si sono fidate, applicandone le norme. Insomma: ieri si è presa una decisione per modificare la legge senza prima salvaguardare chi, in virtù di quella legge, ha preso impegni, effettuato investimenti e assunzioni. Per non parlare del disimpegno nei confronti degli operatori economici che chiedono solo di poter recuperare crediti che hanno maturato attraverso il proprio lavoro, un lavoro per il quale lo Stato aveva garantito che sarebbero stati pagati”.

“Siamo attoniti dinanzi a questa scelta, alle modalità con cui è stata assunta e a quelle con cui la si vuole applicare – ha aggiunto Luigi Marullo, presidente degli edili di Confartigianato Puglia. In un Paese che avesse inteso salvaguardare la propria economia oltre che la propria credibilità, si sarebbero prima messe in salvo le imprese, quantomeno per i crediti già accumulati in applicazione della legge, e solo dopo si sarebbero cambiate le regole. Come associazione abbiamo proposto alternative e soluzioni, come la previsione di un compratore di ultima istanza: niente. Migliaia di imprese e famiglie vivono nell’incertezza già da molti mesi: ora temiamo che la disperazione possa prendere il sopravvento. Rischiamo di assistere al tracollo di una parte rilevante e vitale della nostra economia, che subisce gli esiti di un accanimento continuo e sistematico: uno scenario che non lascia spazio per ulteriori mediazioni”.

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