Facciamo il punto, a seguito dell’emanazione del Decreto Aiuti-quater alle novità introdotte sulla detrazione di imposta per il Superbonus: gli import
Facciamo il punto, a seguito dell’emanazione del Decreto Aiuti-quater alle novità introdotte sulla detrazione di imposta per il Superbonus: gli importi, i lavori sui quali ricade al detrazione, i beneficiari e le unità immobiliari interessate.
Decreto Rilancio (2020): la detrazione 110% originaria
Con il Decreto Rilancio, il decreto-legge n.34 del 2020 (art.119) il Governo ha introdotto la detrazione del Superbonus pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).
La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022.
Detrazione Superbonus: quale importo? aggiornamento al 2023
La disciplina delle detrazioni del Superbonus è stata più volte modificata, rimodulando l’importo della misura, con scadenze differenziate, in base al soggetto beneficiario.
Attualmente il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura del
- 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024;
- ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Tale beneficio si applica anche agli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione
Detrazioni Superbonus: a chi si applica?
La nuova disciplina si applica a
- Condomini;
- persone fisiche;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri).
Superbonus: interventi esclusi dalla detrazione del 90%
In base alla nuova normativa la riduzione al 90 per cento della detrazione, prevista a partire dal 2023, non si applica (rimanendo ferma la detrazione al 110 per cento) in alcuni casi specifici, per:
- interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata ( CILA);
- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto-legge ( ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’ articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi , alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata ( CILA);
- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del richiamato decreto-legge ( ovvero in data 18 novembre 2022) e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell’ articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore ( articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata ( CILA);
- interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
- interventi realizzati dagli Iacp su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico (fino al 2025) realizzati da soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
Edifici unifamiliari: novità Superbonus 110%: in quali casi?
Per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
In quali casi spetta la detrazione al 90% per interventi su unità unifamiliari?
Le Persone fisiche possono avvalersi anche dell’agevolazione fiscale (al 90 per cento) per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati sulle medesime unità immobiliari dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2023.
Come ottenere l’agevolazione Superbonus per il proprietario di edifici unifamiliari?
Per ottenere l’agevolazione occorre che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale; il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il calcolo del reddito di riferimento risponde ad alcune condizioni per le quali suggeriamo la consultazione del Report della Camera sulle novità del Superbonus.
Quali lavori sono detraibili per edifici unifamiliari?
Si tratta in particolare dei lavori realizzati sostanzialmente sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Sul punto si veda anche quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/E del 2020.
Comuni colpiti da eventi sismici: a chi spetta la Detrazione Superbonus?
La detrazione 110% spetta ai Comuni dei territori colpiti da eventi sismici per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche. Spetta per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.
Quali spese sono ammesse?
I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, e, secondo una norma introdotta dalla legge di bilancio 2021, tutti i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (in alternativa al contributo per la ricostruzione).
Superbonus per zone sismiche: novità in Legge di Bilancio 2021
Sempre la legge di bilancio 2021 ha stabilito che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, spettano:
- gli incentivi per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
- la detrazione comunque nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Sul punto l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la guida “Ricostruzione post sisma Italia centrale e superbonus 110%”, che chiarisce aspetti normativi e operativi sulle misure agevolative e indica come usufruire dei bonus oltre alle modalità di applicazione del superbonus nell’ambito dei progetti di ricostruzione, le procedure per accedervi, la rendicontazione e la modalità di fatturazione degli interventi.
Quali unità immobiliari sono esclusi da Superbonus?
Non possono fruire dell’agevolazione, invece, gli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle seguenti categorie catastali
- A1 (abitazioni signorili),
- A8 (ville)
- A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), ad eccezione di quelle aperte al pubblico (per le quali invece l’agevolazione è ammessa a seguito della modifica introdotta dall’articolo 80, comma 6, del decreto n.104 del 2020, cd. decreto Agosto).Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, la disciplina del Sismabonus e del Superbonus 110% (D.L. n. 34/2020). Completo di tutti gli aggiornamenti fiscali.
Il Volume tratta gli aspetti economici delle attività di valutazione e miglioramento sismico, con riferimento ai benefici fi scali del Sismabonus (D.L. n. 63/2013) e del Superbonus 110% (introdotto dal Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020), e i benefici assicurativi e di riduzione dei costi da danni indiretti.
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