Le multe con gli autovelox sono valide anche se le apparecchiature per il rilevamento della velocità sono date in appalto dai Comuni a società private
Le multe con gli autovelox sono valide anche se le apparecchiature per il rilevamento della velocità sono date in appalto dai Comuni a società private. Né può incidere, sulla constatazione della violazione, il fatto che l’ente locale paghi alla ditta privata un corrispettivo del 29,10% dei proventi delle sanzioni. La Cassazione, con la sentenza 28719, respinge il ricorso di un’automobilista sarda che negava la validità di una multa per eccesso di velocità.
La ricorrente riconosceva che la legge 168/2002 consente il rilevamento da remoto dei limiti di velocità, ma questo purché i dispositivi siano gestiti sotto il diretto controllo dell’organo di polizia stradale. Nel caso esaminato invece le violazioni non erano state accertate dagli agenti della polizia municipale ma dagli addetti di una società privata, ad avviso della difesa, in chiaro conflitto di interessi anche per quanto riguardava l’attestazione del regolare funzionamento degli autovelox, la cui taratura era curata dalla Spa.
La percentuale sugli introiti
Per la ricorrente la corresponsione di una percentuale sugli introiti avrebbe «trasformato il contratto di appalto in un contratto aleatorio in quanto il corrispettivo sarebbe stato condizionato da un “evento”, l’accertamento della sanzione, e non da un servizio effettivamente svolto, con conseguente indeterminatezza dell’oggetto».Ma per la Suprema corte la multa è valida. Per la Cassazione, «la remuneratività del servizio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative non è rilevante dal momento che le violazioni devono essere accertate dalla Polizia Municipale, nè sussiste alcun profilo di invalidità del verbale connesso al vincolo di destinazione dei proventi, per almeno la metà, a particolari finalità pubbliche» come prevede l’articolo 208 del Codice della Strada.L’articolo 208 Cds, prevedendo che una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni sia devoluta agli enti pubblici, anche territoriali, quando le violazioni sono accertate dal personale in forza presso detti enti, non entra in rotta di collisione con il noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità a soggetti privati. Per quanto riguarda poi la denuncia di delega delle funzioni di accertamento dell’infrazione, i giudici di legittimità ricordano che nel verdetto del Tribunale erano specificati i termini del contratto di installazione delle apparecchiature.
Un “accordo” secondo il quale tutti i dati raccolti dagli autovelox a nolo confluivano in un server «al fine di essere validati dal personale della polizia locale» che poteva quindi accedere alle “informazioni” «nella diretta e piena disponibilità degli organi accertatori, cui era demandato l’esame, la verifica e la elaborazione dei dati immessi nel database ai fini della contestazione delle sanzioni amministrative».
La vigilanza della polizia locale
Il contratto sarebbe stato dunque chiaro nel ricondurre solo al Comune la piena disponibilità, «la diretta gestione e vigilanza dei dispositivi e delle apparecchiature a norma delle vigenti disposizioni di legge e delle circolari ministeriali e prefettizie in materia, con conseguente esclusività della polizia locale stessa ad effettuare le procedure di validazione e di verbalizzazione degli accertamenti». Sarebbe invece illegittima, scrivono i giudici, «la sola totale delega delle funzioni di accertamento delle infrazioni a società privata», mentre è valido l’operato condotto “ex post” dalla polizia locale con l’accesso al database. Per concludere la Cassazione afferma che il contratto tra il Comune e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell’infrazione contestata all’utente della strada e non ne condiziona la sussistenza.
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