Gli assegni pensionistici saranno un po’ più ricchi negli ultimi mesi dell’anno, ma non tutti nello stesso modo e in alcuni casi il ritocco sarà minim
Gli assegni pensionistici saranno un po’ più ricchi negli ultimi mesi dell’anno, ma non tutti nello stesso modo e in alcuni casi il ritocco sarà minimo. L’articolo 21 del decreto legge 115/2022 dispone infatti due interventi distinti e con regole differenti.
Il primo consiste nell’anticipo, da gennaio 2023 al 1° novembre 2022, del conguaglio della perequazione (cioè l’adeguameno all’inflazione) relativa al 2021. A gennaio 2022 gli assegni sono stati rivalutati utilizzando il valore di riferimento pari a +1,7 per cento. Il valore definitivo dell’inflazione del 2021 è poi risultato essere 1,9%, quindi deve essere erogato lo 0,2% riferito a tutte le mensilità dell’anno in corso. Operazione che, secondo le regole ordinarie, dovrebbe essere effettuata all’inizio del 2023 ma viene anticipata a novembre. Lo 0,2% su una pensione di 1.000 euro vale 2 euro, che moltiplicati per 13 mensilità fanno 26 euro. Però, dato che le regole della perequazione dispongono il riconoscimento pieno dell’inflazione solo per gli assegni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo, per le fasce superiori l’adeguamento sarà parziale (il 90% dello 0,2 e poi il 75%).
Chi riceve un trattamento pensionistico mensile non superiore a 2.692 euro lordi, inoltre, beneficerà di un aumento fino a 2 punti percentuale dello stesso nei mesi di ottobre, novembre, dicembre e per la tredicesima. L’importo di 2.692 euro è stato individuato in analogia con quello utilizzato nell’articolo 1, comma 121, della legge 234/2021 per individuare i beneficiari dell’esonero contributivo pari a 0,8 punti percentuali per tutto il 2022 e corrisponde a poco meno di 35mila euro su base annua, tredicesima inclusa.
Tuttavia l’articolo 21 del Dl 115/2022 stabilisce che l’aumento del 2% sia calcolato con le stesse modalità utilizzate per la perequazione. E questo significa che sarà riconosciuto pienamente per la fascia di importo fino a quattro volte il trattamento minimo, cioè fino a 2.062,32 euro (se si usa il minimo del 2021 oppure fino a 2.097,4 con il minimo del 2022, dubbio evidenziato dal dossier studi del Parlamento che dovrà essere chiarito dalla circolare applicativa Inps). Per la fascia di trattamento tra quattro e cinque volte il minimo l’aumento sarà dell’1,8% e per la fascia ulteriore sarà dell’1,5% e comunque riconosciuto solo fino a 2.692 euro maggiorato degli effetti dell’aumento. L’aumento provvisorio dei prossimi tre mesi non rileverà per l’accesso a tutte le prestazioni collegate al reddito. A gennaio la rivalutazione avverrà di nuovo secondo le regole ordinarie e sulla base degli importi originari, non quelli aumentati.
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