Fattura elettronica anche per le partite Iva nel regime dei forfettari e dei vecchi minimi. Il 1° luglio scatta la «fase 1» del nuovo obbligo, perch
Fattura elettronica anche per le partite Iva nel regime dei forfettari e dei vecchi minimi. Il 1° luglio scatta la «fase 1» del nuovo obbligo, perché cade l’esonero generalizzato che aveva caratterizzato finora professionisti, ditte e lavoratori autonomi che applicano la flat tax. Ma l’obbligo non sarà (subito) per tutti: possono restare fuori le partite Iva che nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a 25mila euro (ragguagliati ad anno).
Ad essere interessati, dunque, sono i contribuenti che versano un’imposta fissa del 15% (5% se start up) calcolata sui ricavi o compensi percepiti (ma con una forfettizzazione o con la deduzione analitica dei costi, a seconda del regime: forfettario o dei vecchi minimi). Proprio la verifica sui ricavi o compensi diventa decisiva per evitare da subito l’obbligo e rinviarlo, invece, al 1° gennaio 2024.A conti fatti, su una platea complessiva che – considerando le aperture del 2021 e del primo trimestre 2022 – potrebbe aver già superato i 2 milioni di partite Iva (tra forfettari e minimi), la novità riguarderebbe nell’immediato circa 800mila contribuenti.
La soglia spartiacque dei 25mila euro
La «fase 1» dell’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari prevede ancora il mantenimento di una fascia di esonero, almeno fino a tutto il 2023. Per continuare a emettere la fattura analogica, senza quindi transitare dal Sistema di interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate, bisognerà effettuare una verifica sui ricavi o compensi ragguagliati ad anno relativi al 2021.
Se non si superano i 25mila euro si potrà continuare a fatturare come avvenuto finora. Se, invece, il tetto è stato superato, bisogna da subito attrezzarsi e prendere confidenza con il servizio «Fatture e corrispettivi» dell’agenzia delle Entrate o con un software, per consentire la generazione del file in X.
La verifica
La verifica sui 25mila euro deve tener conto del regime contabile applicato nel 2021. Le partite Iva che già si trovavano in regime forfettario e quelle che applicavano il regime di contabilità semplificata devono utilizzare il criterio di cassa e, quindi, guardare ai ricavi/compensi percepiti. Le partite Iva che, invece, applicavano il regime ordinario devono riscontrare l’importo dei 25mila euro applicando il principio di competenza.
Nel caso in cui si esercitano più attività (con codici Ateco diversi) si deve considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi a tutte le attività. Mentre chi ha avviato l’attività dal 1° gennaio 2022, non avendo conseguito ricavi/percepito compensi nel 2021, può comunque far slittare l’adozione della fattura elettronica al 2024.
Come si emette la fattura elettronica
Nell’emettere la fattura elettronica i forfettari dovranno utilizzare il codice associato al regime ossia «RF19»; mentre il codice da utilizzare al posto dell’Iva è N2.2 (altri casi delle operazioni non soggette). Il tipo di fattura, invece, potrà essere TD01 (fattura) o TD06 (parcella).
Il mini salvagente per le sanzioni
Per le partite Iva per cui l’obbligo parte dal 1° luglio 2022 è stato previsto un temporaneo salvagente sulle sanzioni: che di regola vanno dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o registrati; e da 250 euro a 2mila euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.
In pratica, per il terzo trimestre dell’anno (ossia luglio, agosto e settembre) la fattura potrà essere emessa entro il mese successivo dall’effettuazione dell’operazione: sia essa una vendita di beni o una prestazione di servizi. Poi a regime la fattura immediata (un discorso a parte vale per quella differita) andrà emessa entro il dodicesimo giorno successivo a quello dell’operazione.
I possibili vantaggi
La nuova disposizione comporta però anche dei vantaggi. Oltre alla maggiore facilità di conservazione e comunicazione, si pensi all’opportunità di fruire della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento:un beneficio riservato a coloro che documentano le operazioni elettronicamente e garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi alle operazioni superiori a 500 euro.
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