Libretti dormienti, Poste italiane avvia un nuovo giro di cancellazione. Cosa c’è da sapere

Prosegue la verifica periodica di Poste italiane sui libretti di risparmio postale “dormienti”, cioè quelli che non risultano movimentati da 10 anni

isole Tremiti Manfredonia. Corsa aggiuntiva per il 23 Agosto
L’aspettativa di vita globale in aumento di 5 anni entro il 2050
L’ASE DICE BASTA ALLE BUSTE PER STRADA: “ESPORRE ESCLUSIVAMENTE I MASTELLI”. CONTROLLI DAL 23 APRILE CON LA POLIZIA MUNICIPALE

(IMAGOECONOMICA)

Prosegue la verifica periodica di Poste italiane sui libretti di risparmio postale “dormienti”, cioè quelli che non risultano movimentati da 10 anni e con saldo superiore ai 100 euro. I titolari dei libretti risultati “dormienti” al 30 novembre 2021 hanno tempo fino al 21 giugno 2022 per dare disposizioni e riattivare il titolo. Superato il termine senza alcun segnale, il libretto viene estinto e le somme trasferite al Fondo istituito dalla Finanziaria 2006 e gestito da Consap, azienda di diritto privato partecipata dal ministero dell’Economia. Procedura che si ripeterà per i libretti dichiarati dormienti alla data del 31 marzo 2022: in questo caso il termine per evitare l’estinzione e il trasferimento delle somme depositate al Fondo è il 20 ottobre 2022.

Come capire se il proprio libretto è «dormiente»?

Sul sito di Poste è possibile consultare l’elenco dei libretti di risparmio dormienti ordinati in base al numero identificativo dell’ufficio postale presso cui sono stati aperti. Gli elenchi si possono consultare anche presso tutti gli uffici postali. Si può conoscere la situazione di un libretto anche chiamando il servizio clienti di Poste Italiane al numero verde gratuito 800.00.33.22

L’estinzione dopo 10 anni (e 180 giorni)

Nella categoria dei “conti dormienti” rientrano non solo libretti di risparmio (postali e bancari) ma anche depositi di denaro, conti correnti bancari e postali, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, fondi d’investimento e assegni circolari per i quali non risultino operazioni o movimentazioni da parte del titolare del rapporto o di terzi delegati per un periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari. ll deposito “dormiente” viene estinto salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell’intermediario, il titolare non effettui un’operazione o movimentazione (ma basta anche la comunicazione di voler proseguire nel rapporto).

COMMENTI

WORDPRESS: 0