Per il Tar "non si e' considerato che le lezioni, come i corsi di recupero, non erano in presenza e, in un certo senso, si giunge a stigmatizzare il f
Per il Tar “non si e’ considerato che le lezioni, come i corsi di recupero, non erano in presenza e, in un certo senso, si giunge a stigmatizzare il fatto che ‘la famiglia avrebbe optato per la Dad’, come elemento penalizzante nella valutazione dei docenti”.”La bocciatura scolastica subita dall’allievo – dicono i giudici nella sentenza – resta carente di motivazione e adottata in assenza di una ragionevole e adeguata valutazione di tutti gli elementi caratterizzanti l’anno scolastico 2020/2021, durante il quale l’allievo ha seguito le lezioni con la modalita’ della didattica digitale integrata”

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