ORDINANZA A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ. DIVIETO SOMMINISTRAZIONE, VENDITA E UTILIZZO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE, NONCHE’ VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ACOLICHE NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO IN CONCOMITANZA CELEBRAZIONE LITURGICA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII DEL 31 AGOSTO 2021.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Premesso che il giorno 31 agosto 2021 dalle ore 19,00 in Piazza Papa Giovanni XXIII, si terrà la celebrazione liturgica

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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che il giorno 31 agosto 2021 dalle ore 19,00 in Piazza Papa Giovanni XXIII, si terrà la
celebrazione liturgica in occasione della Festa Patronale in onore di Maria SS. di Siponto, come da
relativa istanza presentata dalla autorità religiosa;
Vista la nota prot. 1385 del 25.08.2021 della Questura di Foggia relativa alle misure di sicurezza
ed anti Covid19, impartite per lo svolgimento dell’evento n questione;
Rilevato che, in particolare, viene richiesta l’adozione di apposito provvedimento per il divieto di
vendita di bevande in lattina o bottiglie di vetro;
Ritenuto, per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, procedere all’adozione del richiesto
provvedimento in materia di vendita e somministrazione di bevande da asporto di qualsiasi genere in
lattina o in bottiglie di vetro e in plastica in tutti i pubblici esercizi e nei negozi ubicati nell’area
interessata dalla manifestazione e aree adiacenti, ivi comprese le attività su aree pubbliche, in
considerazione delle esigenze di pubblico interesse ed ordine pubblico che si riscontrano nella
fattispecie, dovute al potenziale notevole afflusso di persone previsto in Città durante il suddetto
evento;
Valutato che il citato fenomeno è collegato alla vendita per asporto di bevande praticata da
numerosi esercenti commerciali, distributori automatici, laboratori artigianali, esercizi di
CITTÀ DI MANFREDONIA

somministrazione di bevande, circoli privati ed attività similari presenti nelle aree suddette, aperti nelle
ore pomeridiane e serali.
Ritenuto conseguentemente necessario intervenire, al fine di evitare possibili pericoli per le
persone che frequentano gli spazi pubblici in questione e diverbi con le forze dell’ordine, adottando
azioni finalizzate al controllo di tali comportamenti attraverso:
il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare
di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere
alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori, trattenendone i tappi;
il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree
pubbliche ed aperte al pubblico in questione;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali e sue modifiche;
Visto l’art. 9 Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931,Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e
sue modifiche;
Richiamate le disposizioni normative di cui alla citata nota della Questura di Foggia n.
1385/2021;
Accertata la propria competenza e la necessità ed urgenza di dover disporre in tal senso al fine
di salvaguardare la sicurezza urbana, in uno con l’incolumità pubblica, nel corso della citata
manifestazione,
ORDINA
a tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità, nella giornata del 31 agosto 2021, dalle ore
17,00 alle ore 23,00, nell’area di Piazza Giovanni XXIII, ricompresa tra le seguenti strade:
– Via G. Palatella;
– Lungomare N. Sauro;
– Viale dell’Arcangelo;
CITTÀ DI MANFREDONIA

– Via Tribuna, tratto da Via dell’Arcangelo a Via Seminario;
– Via Arcivescovado:
1. il divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione
deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate
direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in
contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente
all’apertura dei tappi dei contenitori stessi e trattenerne i tappi;
2. il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, nonché di bottiglie di plastica con tappi, nelle
aree pubbliche e aperte al pubblico sopra indicate;
3. il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle aree
pubbliche e aperte al pubblico sopra indicate;
Gli organi di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
E’ fatto obbligo, a chi è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
Copia della presente ordinanza è pubblicata all’ Albo Pretorio online di questo Comune ed è notificata
agli Organi di Polizia.
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo della Puglia, oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

Manfredonia, 27 agosto 2021
La Commissione Straordinaria
(Piscitelli, Crea, Soloperto)

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