Manfredonia , divieto di balneazione per alcuni lidi

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Vista la nota prot. n. 30678 in data 23.07.2021, che si allega alla presente, del Direttore del Servizio Territorio del

Puglia…letto matrimoniale in spiaggia
Mattinata, si ribalta mezzo: code e rallentamenti sul Gargano
Censimento in dirittura d'arrivo

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la nota prot. n. 30678 in data 23.07.2021, che si allega alla presente, del Direttore del Servizio
Territorio dell’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Foggia ing. Napolitano Giovanni, con la quale si
comunicava il superamento dei limiti di balneazione nel tratto di seguito indicato.
Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.
Visto l’art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 6 della Legge
125/2008;
Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento
amministrativo oggetto del presente atto, allo scopo di evitare aggravamento della situazione e, nel rispetto del
principio precauzionale, salvaguardare la salute pubblica;
D I C H I A R A
l’inagibilità temporanea del tratto di mare antistante i seguenti punti:
– N.71 dell’area di balneazione “Lido Romagna” NUMIND: I91100029071029071 (come da DGR n.2467 del
16/11/2010) e ID: IT016071029006 (Codice europeo);
– N.72 dell’area di balneazione “Lido Salpi” NUMIND: I91100029071029072 (come da DGR n.2467 del
16/11/2010) e ID: IT016071029007 (Codice europeo);
– N.73 dell’area di balneazione “Lido la Bussola” NUMIND: I91100029071029073 (come da DGR n.2467 del
16/11/2010) e ID: IT016071029008 (Codice europeo);
O R D I N A
Il divieto di balneazione:
– per una lunghezza di 1222 metri dell’area di balneazione “Lido Romagna”;
– per una lunghezza di 1417 metri dell’area di balneazione “Lido Salpi”;
– per una lunghezza di 1304 metri dell’area di balneazione “Lido la Bussola”;
come meglio evidenziato nelle allegate planimetrie

D I S P O N E che
l’ufficio tecnico – settore manutenzioni provveda ad apporre idonei cartelli di divieti di balneazione così come
sopra indicato;
INCARICA
la Capitaneria di Porto, la Polizia Municipale e le altre forze di Polizia del controllo di ottemperanza dell’Ordinanza
di interdizione alla balneazione;
AVVERTE
che i contravventori saranno puniti ai sensi dell’art. 650 del codice penale, fermo restando l’applicazione delle
sanzioni amministrative per legge o più grave sanzione.
Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale, nei modi di cui al D.Lgs. n. 104/2010
e ss.mm.ii., dinanzi al TAR per la Puglia – Sezione di Bari entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo
Pretorio on line del Comune di Manfredonia ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii., entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione
all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia.
N O T I F I C A
Il presente atto a :
Prefettura di Foggia;
Capitaneria di Porto di Manfredonia;
ASL Foggia;
ARPA Puglia DAP Foggia;
Comune di Manfredonia Settore 6° Lavori Pubblici e Manutenzione;
Comune di Manfredonia Settore 4° Polizia Locale;
I titolari degli stabilimenti balneari compresi nel tratto di cui alla presente Ordinanza
Dalla Sede Municipale lì, 23 luglio 2021

Comune Manfredonia “Il nostro mare è tutto balneabile: dall'Acqua di Cristo  alla Riviera Sud”

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.TO CREA – PISCITELLI – SOLOPERTO

COMMENTI

WORDPRESS: 0