Manfredonia. COVID, nuova ordinanza con limitazioni stazionamento e accesso in alcune aree

OGGETTO: MODIFICA DELLE ORDINANZE N. 41/2020, N.44/2020, N.46/2020, N.01/2021 E N.02/2021, RELATIVE ALLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL

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OGGETTO: MODIFICA DELLE ORDINANZE N. 41/2020, N.44/2020, N.46/2020, N.01/2021 E N.02/2021, RELATIVE ALLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. LIMITAZIONE DI STAZIONAMENTO E ACCESSO IN ALCUNE AREE DELLA CITTA’ E LIMITAZIONI AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

Ord_03-2021

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Sindaco, Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 09/02/2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con la quale viene disposto, per la Regione Puglia, la cessazione dell’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, riportandola tra le regioni incluse nella c.d. “Zona Gialla”;

Vista e richiamata l’Ordinanza n. 41 del 24/10/2020 ad oggetto MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. INDIVIDUAZIONE AREE DA INTERDIRE AL PUBBLICO. LIMITAZIONE ATTIVITA’ DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

Viste e richiamate le Ordinanze n. 44 del 14/11/2020 e n.46 del 07/12/2020 che hanno modificato ed integrato la citata Ordinanza n. 41/2020, con le quali è stato disposto il divieto di stazionamento in alcune aree della città dalle ore 20,00 alle ore 5,00, e la chiusura dei distributori automatici di bevande-alimenti confezionati dalle ore 21,00 alle ore 5,00.

Vista e richiamata l’Ordinanza n. 01 del 27/01/2021 ad oggetto MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. LIMITAZIONE ACCESSO ALLA VILLA COMUNALE, PIAZZETTA MERCATO E AREA MERCATALE DI VIA SANTA RESTITUTA.

Vista e richiamata l’Ordinanza n. 02 del 03/02/2021 che ha integrato la citata Ordinanza n. 01/2021, con le quali è stato disposto il divieto di accedere in alcune aree della città dalle ore 19,00 alle ore 5,00, e la chiusura dei distributori automatici di bevande-alimenti confezionati dalle ore 18,00 alle ore 5,00. Ritenuto, sulla base delle segnalazioni pervenute da parte delle Forze dell’ordine, di integrare il numero di aree della città in cui è fatto divieto di accesso, in quanto valutate, per le loro ubicazione, potenzialmente idonee a favorire assembramenti;
Considerato che nelle Regioni rientranti nella c.d. “Zona Gialla” : 1) è vietato lo spostamento delle persone dalle 22,00 alle 5,00 (salvo le eccezioni previste dalla normativa); 2) è consentita, dalle 5,00 alle 18,00, la consumazione di cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione; 3) è consentita, dalle 5,00 alle 22,00, la vendita con asporto di cibi e bevande; 4) è vietata agli operatori
economici che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati (codice ATECO 47.25) la vendita con asporto dalle 18,00 alle 5,00 del giorno successivo; 5) è comunque vietato consumare cibi e bevande in strade o parchi dalle 18,00 alle 5,00 del giorno successivo;

Ritenuto di dover uniformare gli orari di apertura dei distributori automatici di bevande-alimenti confezionati a quelli di vendita con asporto di cibi di cui al punto 3) della precedente alinea, consentendo pertanto l’apertura dei distributori automatici di cibi e bevande dalle 5,00 alle 22,00; Visto il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 che richiama la competenza del Sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina e Ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

ORDINA
per i motivi indicati in premessa, a parziale modifica e integrazione delle proprie citate ordinanze n. 41/2020, n.44/2020, n.46/2020, n.01/2021 e n.02/2021,
1) il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 21:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, nelle sotto indicate zone della città:
-Porto turistico e Lungomare di Siponto
-Via del Rivellino
-Via Torre dell’Annunziata, nel tratto da Corso Roma a Corso Manfredi
-Via Santa Maria delle Grazie
-Torrione di Santa Maria delle Grazie, anche nella parte che si affaccia su Via Antiche Mura
-Piazzetta mercato
-Piazza del Popolo
-Parco giochi
-Villa comunale, compresa tra Corso Manfredi, Via dell’Arcangelo, Viale Miramare e Via del Porto;
-Rotonda e Viale Miramare
-Via Santa Restituta, in particolare nell’area del mercato rionale
-Area mercato settimanale di Via Scaloria.

2) il divieto di accesso, dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, nelle sotto indicate zone della città;
-Villa comunale compresa tra Corso Manfredi, Via dell’Arcangelo, Viale Miramare e Via del Porto;
-Piazzetta del mercato
-Mercato giornaliero coperto di Via Santa Restituta
-Torrione di Santa Maria delle Grazie, anche nella parte che si affaccia su Via Antiche Mura
Nelle aree in cui è fatto divieto di stazionamento e accesso, indicate nei precedenti punti 1) e 2), è comunque consentito, ai residenti ed agli avventori degli esercizi commerciali legittimamente aperti, prospicienti sulle stesse aree, il transito per il raggiungimento dell’abitazione di residenza o per l’accesso ed il deflusso dagli esercizi commerciali;

3) la chiusura dei distributori automatici cosiddetti “h24” di qualsiasi genere (escluso quelli delle farmacie), dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, con la precisazione che dalle ore 18,00 non potranno essere distribuite bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

INVITA
la cittadinanza a limitare i propri spostamenti a comprovate esigenze lavorative od a situazioni di reale necessità fatti salvi tutti gli spostamenti necessitati da motivi di salute.

AVVERTE CHE
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 280,00;

2. Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:
• al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 29 e seguenti del d. lgs. n. 104/2010;
• al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

È inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia entro 30 giorni dalla
pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Manfredonia.

DISPONE
1. La trasmissione di copia della presente ordinanza:
 a S.E. Prefetto di Foggia, anche per gli adempimenti di cui al l’art. 11, DPCM 13 ottobre 2020 e successivo del 18 ottobre 2020;
 al Sig. Questore di Foggia;
 alle forze di Polizia presenti sul territorio;
 alla ASL Foggia Dipartimento di Prevenzione;
 alle Associazioni di categoria degli esercizi commerciali, agli organi di stampa locali per assicurare la massima diffusione divulgativa della presente ordinanza.
2. La pubblicazione della presente ordinanza sull’albo pretorio on-line del Comune di Manfredonia per 15 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell’art. 21bis L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le Forze di Polizia presenti sul territorio e la Polizia Locale sono tenute a vigilare sull’osservanza ed il rispetto della presente Ordinanza, secondo le indicazioni del Prefetto di Foggia.

La Commissione Straordinaria F.to (Piscitelli – Crea – Soloperto)

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