Medici e infermieri c.d. "non immuni" non possono sottrarsi all'obbligo di vaccinazione contro l'influenza disposta dalla Regione. Lo ha deciso il Tar
Medici e infermieri c.d. “non immuni” non possono sottrarsi all’obbligo di vaccinazione contro l’influenza disposta dalla Regione. Lo ha deciso il Tar Puglia che, con una ordinanza (n. 731/2020), ha respinto l’istanza di sospensiva richiesta da alcuni medici e infermieri di ospedali pubblici di sospendere il Regolamento regionale con cui a giugno scorso era stato stabilito per tutti gli operatori “non immuni” una serie di vaccinazioni.
Gli operatori si erano rivolti ai giudici amministrativi sostenendo la tesi che la Regione avesse introdotto un obbligo di vaccino che, a livello nazionale, sarebbe solo suggerito o raccomandato.
Premesso che la vicenda non ha alcuna attinenza con le questioni relative all’emergenza epidemiologica, i giudici della II sezione (presidente Adamo, relatore Ieva) hanno evidenziato che non si tratta di nuovi obblighi per gli operatori sanitari ma di misure da attuarsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Tar ha sottolineato, in pratica, che deve considerarsi prevalente l’esigenza di tutelare la salute dei pazienti, dei loro familiari, degli altri operatori e, in definitiva, della collettività contro lo specifico rischio di infezione influenzale.
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