Energas a Manfredonia, il Tar respinge i ricorsi di Comune e Caons

Il Tar Puglia di Bari, definitivamente pronunciandosi, ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Manfredonia (difeso dagli avvocati Michele Di Do

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Il Tar Puglia di Bari, definitivamente pronunciandosi, ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Manfredonia (difeso dagli avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato), dichiarando inammissibile il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, contro il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM); Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo; Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direz. Gen. per il Paesaggio del M.B.A.C.T., Regione Puglia, e nei confronti di Energas s.p.a., (rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Palma, Isabella Loiodice e Federico Mazzella) e con l’intervento di ad adiuvandum Caons-Comitato Ass.ni Operanti nel Sociale per Tutela e Valorizzazione Territorio di Capitanata e Gargano, (difeso dagli avvocati Carmelo D’Antone, Leonardo Cristallini, Cinzia Barbetti), per l’annullamento, chiesto con ricorso principale:

– del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, reso di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, n.295 del 22.12.2015, recante valutazione positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni, relativamente al progetto di un deposito costiero di GPL e delle opere funzionalmente connesse nel comune di Manfredonia;

– dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS n. 1614 del 19.8.2014, n. 1712 del 13.2.2015 e n. 1895 del 15.10.2015, nonché, ove occorra, dei precedenti pareri n. 601 del 15.7.2004 e n. 643 del 22.12.2004 (questi ultimi due non conosciuti);

– del parere favorevole del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. n. 31093 del 10.11.2014;

– del parere favorevole condizionato, reso nella seduta del 25.5.2015, dal Servizio ecologia – Ufficio programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per l’Attuazione delle opere pubbliche presso l’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, recepito con deliberazione di G.R. n. 1361 del 5.6.2015;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto;

– del verbale n.5/2017 redatto all’esito della riunione del 20.6.2017 del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi della Regione Puglia, nella parte in cui quest’ultimo ha confermato la validità del nulla osta di fattibilità, rilasciato con provvedimento prot. n.8571 del 31.5.2016, “solo sull’elemento deposito di stoccaggio propriamente detto”, con esclusione, dunque, delle altre componenti progettuali afferenti “Gasdotto, Terminale Marittimo e Raccordo Ferroviario”;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto.

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