Con recente ordinanza del Comune di Monte Sant’Angelo, è stato ordinato agli stabilimenti balneari di seguito elencati l’obbligo di adottare i siste
Con recente ordinanza del Comune di Monte Sant’Angelo, è stato ordinato agli stabilimenti balneari di seguito elencati l’obbligo di adottare i sistemi di protezione indicati per ognuno degli stessi:
– ”stabilimento balneare all’insegna “Baia Petra” ex “Bacco a Mare” il Tavolo Tecnico ritiene che la spiaggia Sud possa essere fruita a partire da metri 3 dal piede della falesia. La spiaggia Nord a partire da metri 2 dal piede della falesia. Tali distanze sono state ritenute idonee solo laddove la falesia è stata oggetto di intervento. In tutte le altre parti dell’area in concessione valgono le prescrizioni rappresentate nel verbale del tavolo tecnico del 1 e 2 luglio 2014, ovvero una fascia di protezione e interdizione all’uso a partire dal piede della falesia di almeno 6 metri;
– stabilimento balneare all’insegna “Villaggio Turistico Baia del Monaco”: località non visitata per la quale si conferma quanto già rappresentato nel verbale del tavolo tecnico del 1 e 2 luglio 2014, ovvero una fascia di protezione e interdizione all’uso a partire dal piede della falesia di almeno 2 metri, fermo restando che l’Amministrazione Comunale non indichi, in esito a futuri sopralluoghi di periodica verifica, un aggravio delle condizioni di pericolosità rispetto a quelle visionate in verbale u.s. sopra citato;
– stabilimento balneare all’insegna “Lido Macchia di Savastano Giuseppina”: il Tavolo Tecnico ritiene che la spiaggia possa essere fruita a partire da metri 2 dal piede della falesia. Tale distanza è stata ritenuta idonea solo laddove la falesia è stata oggetto di intervento. In tutte le altre parti dell’area in concessione valgono le prescrizioni rappresentate nel verbale del tavolo tecnico del 1 e 2 luglio 2014, ovvero una fascia di protezione e interdizione all’uso a partire dal piede della falesia di almeno 8 metri. In riferimento alla presenza della cavità sotto il manufatto non vi sono documentazioni tecniche tali da consentire una valutazione della stabilità;
– stabilimento balneare all’insegna “Lido Varcaro di Quitadamo Filippo”: il Tavolo Tecnico ritiene che la spiaggia possa essere fruita a partire da metri 2 dal piede della falesia. Tale distanza è stata ritenuta idonea solo laddove la falesia è stata oggetto di intervento. In tutte le altre parti dell’area in concessione valgono le prescrizioni rappresentate nel verbale del tavolo tecnico del 1 e 2 luglio 2014 ovvero una fascia di protezione e interdizione all’uso di almeno 6 metri a partire dal piede della falesia;
– Spiaggia libera loc. Chiancamasitto: il Tavolo Tecnico conferma quanto già rappresentato in verbale del tavolo tecnico del 1 e 2 luglio 2014, ovvero una fascia di protezione e interdizione all’uso pari a metri 5,30 a partire dal piede della falesia stessa, fermo restando che l’Amministrazione comunale non indichi, per tale località, un aggravio delle condizioni i pericolosità rispetto a quelle visionate in verbale u.s. sopra citato ed in esito a futuri sopralluoghi di periodica verifica;
– stabilimento balneare all’insegna di “Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus”, prescrizioni derivanti dalle ordinanze di Regione Puglia, Sezione Demanio e Patrimonio, e Capitaneria di Porto di Manfredonia;
E’ stato stabilito il divieto, a causa di possibili cedimenti, crolli e distacchi di pareti che potrebbero verificarsi dalle retrostanti aree demaniali marittime, la sosta, il transito di mezzi e di persone e la balneazione su tutti gli arenili/spiagge accessibili e prospicienti i tratti di costa compresi tra la località Chiusa dei Monaci e Gravaglione, ad eccezione degli stabilimenti balneari di cui al punto n. 1);
E’ stato ordinato l’obbligo
– ai Concessionari delle aree demaniali marittime alla messa in opera di cartelli monitori riportante la seguente dicitura in multilingua: “PERICOLO CROLLO O CADUTA COSTONI ROCCIOSI” per i tratti di falesia non protetti, limitrofi alle aree in concessione e all’installazione di segnaletica di interdizione e/o di accesso;
– al Comando di Polizia Municipale di provvedere ad un monitoraggio bisettimanale degli interventi eseguiti sulla falesia prospiciente le spiagge in concessione, ivi compresa la spiaggia pubblica di Chiancamasitto, con obbligo di segnalare al Responsabile del Settore “Gestione del Territorio” segni di dissesto sulle falesie visitate e/o segni di cedimento delle reti di protezione posizionate;
– al Responsabile del Settore “Gestione del Territorio” di installare idonea cartellonist ica in lingue italiana, inglese, francese e tedesco, su lla
spiaggia libera di Chiancamasitto recante la seguente dicitura:
“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE ( metri 200 o 100 dalla costa ) NON SEGNALATO”;
“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE ( metri – 1,30 ) NON SEGNALATO”;
“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
E’ stato disposto il divieto
di effettuare la sosta di persone e mezzi sul ciglio dei costoni rocciosi lungo tutto il litorale di propria giurisdizione, entro una fascia larga almeno metri 5 ( cinque ) da esso.
L’inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più fattispecie illecita, comporta l’applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 3.098,00 a norma dell’art. 1164 del codice della navigazione”.
false
COMMENTI