Elezioni, domenica 5 giugno si vota in dieci comuni della Capitanata

Domenica 5 giugno quasi 100 mila aventi diritto della provincia di Foggia sono chiamati alle urne in 10 comuni per eleggere il nuovo sindaco e per rin

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Domenica 5 giugno quasi 100 mila aventi diritto della provincia di Foggia sono chiamati alle urne in 10 comuni per eleggere il nuovo sindaco e per rinnovare i rispettivi consigli comunali. I centri interessati sono Vieste, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo sul Gargano; Serracapriola e Torremaggiore nell’Alto Tavoliere; Alberona, Candela (dove è presente una sola lista collegata al candidato sindaco), Ascoli Satriano, Casalnuovo Monterotaro sui Monti Dauni; Zapponeta sulla riviera sud. Eccezion fatta  per Torremaggiore e San Giovanni Rotondo, località con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, dove è previsto il ballottaggio (domenica 19 giugno), negli altri comuni sarà elezione secca. Urne aperte dalle 7 alle 23 quando inizierà lo scrutinio. Gli elettori per poter esercitare il diritto di voto, dovranno esibire oltre al documento di riconoscimento, la tessera elettorale.

Nei comuni sopra i 15mila abitanti l’elettore può votare: per un candidato a sindaco, con un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate (con un segno sul relativo contrassegno); in questo caso il voto è valido sia per il candidato sindaco sia per la lista collegata scelta; per un candidato a sindaco e per una lista non collegata: il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (voto disgiunto); – per un candidato a sindaco, con un segno sul relativo rettangolo, non segnando alcun contrassegno di lista: il voto è attribuito solo al candidato sindaco; – per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno: il voto così espresso è valido sia per la lista sia per il candidato sindaco collegato; – solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa.

Nei comuni con meno di 15mila abitanti l’elettore può votare: con un segno di voto solo sul nominativo di un candidato a sindaco; con un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; con un solo segno di voto sul contrassegno di lista; il voto è ugualmente valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco a essa collegato; manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale (non più di due voti nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti).

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