“Gestione dei cani in luogo pubblico e decoro urbano”: nuova ordinanza sindacale

“Gestione dei cani in luogo pubblico o aperto al pubblico e decoro urbano”: ordinanza sindacale, necessaria, come recita l’atto, poiché “nonostante l

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“Gestione dei cani in luogo pubblico o aperto al pubblico e decoro urbano”: ordinanza sindacale, necessaria, come recita l’atto, poiché “nonostante le predette prescrizioni, pervengono ancora frequenti e crescenti segnalazioni in merito all’abbandono di deiezioni dei cani sul suolo pubblico; da qui l’opportunità “di emanare un nuovo provvedimento finalizzato a confermare e raccogliere in un unico atto le precedenti disposizioni in materia di salvaguardia dell’igiene del territorio dalle “deiezioni solide” degli animali.

Chiunque conduca un cane, proprietario e detentore a qualsiasi titolo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico (sono compresi anche gli uffici pubblici e tutte le aree verdi comunali tra cui le aiuole) ha l’obbligo di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. Conduzione dei cani:
– è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio in aree pubbliche o luoghi aperti al pubblico, indistintamente dalla razza. Lo stesso guinzaglio dovrà essere di lunghezza non superiore a mt.
1,50, e i proprietari e/o detentori devono essere muniti di museruola da applicare al cane in caso di rischio di incolumità pubblica o su richiesta delle autorità competenti;

– nei locali aperti al pubblico e negli uffici pubblici i cani, accompagnati dal proprietario o dal detentore, hanno libero accesso nei modi consentiti dal comma 1 del presente articolo, fatta
eccezione per motivazioni igienico-sanitarie, documentate e comunicate per iscritto dal Responsabile della struttura all’Ufficio Tutela Animali della ASL. Tale divieto deve essere reso
noto tramite l’affissione di apposito cartello, esposto all’ingresso in modo ben visibile; – sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal proprietario o detentore hanno libero
accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio;

– i proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno;

– è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell’animale stesso;

– il proprietario o detentore dell’animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;
– i proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo;

2. Raccolta deiezioni:
– i proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, devono provvedere immediatamente all’asportazione delle deiezioni e alla
pulizia del suolo, qualora i suddetti animali sporchino strade, piazze, corti, portici, marciapiedi e relativi riquadri delle alberature, attraversamenti stradali, accessi alle abitazioni, spazi
prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o i luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;

– in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni;

3. Detenzione strumenti idonei di pulizia:
– ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia anche solo temporaneamente la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé un sacchetto e/o apposita paletta o altro idoneo
strumento per un’igienica raccolta o rimozione delle deiezioni quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo, a richiesta degli organi di vigilanza;

– quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti dovrà essere
depositato nei contenitori portarifiuti;

4. Divieto di accesso dei cani:
– è vietato condurre o lasciare entrare cani nei luoghi destinati all’esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nei laboratori per la produzione e la lavorazione degli alimenti, nei depositi di generi alimentari, nei teatri, nei cinematografi, nelle piscine, nelle aree destinate e attrezzate ad uso esclusivo di giochi per l’infanzia, negli stadi e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile, nell’esercizio dell’attività istituzionale;

LE SANZIONI. Salva ed impregiudicata l’eventuale applicazione di sanzioni previste dalle specifiche norme di legge, statali e regionali in materia, che ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 – TUEL, la violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 che potrà essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta (art. 16 L. 689/1981) della somma di € 50,00. Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall’art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta degli importi sopra indicati, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione.

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Disposta la revoca dell’ordinanza sindacale n. 58 del 20 dicembre 2011.

Il Comando di Polizia Municipale, il Servizio Veterinario dell’ASL FG e la Forza Pubblica in generale sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Ordinanza
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