IL SINDACO Considerato che nel periodo delle festività natalizie molti cittadini, prevalentemente giovani, fanno uso di giocattoli pirici in luoghi
IL SINDACO
Considerato che nel periodo delle festività natalizie molti cittadini, prevalentemente giovani, fanno uso di giocattoli pirici in luoghi pubblici arrecando molestia ai cittadini;
Ritenuto necessario tutelare la quiete pubblica e preservare la pubblica e privata incolumità dall’uso indiscriminato di articoli pirotecnici;
Richiamata, altresì, ogni altra norma di legge in ordine all’uso, al porto ed alla commercializzazione di polveri e prodotti esplodenti inclusi gli artifici e giocattoli pirici;
Visto il Decreto del Ministero dell’lnterno 5 agosto 2008:
articolo l- “lncolumità e sicurezza pubblica” – Ai fini di cui all’art 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come sostituito dall’art.6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, in legge 24luglio 20A8, n. 125, per incolumità pubblica si intende I’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locatri, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
Articolo 2 “interventi del sindaco” – Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare: le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare
quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
Visto gli art. 50 co. 2 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L. );
ORDINA
E’ vietato utilizzare artifici e prodotti affini negli esplodenti nonché giocattoli pirici di qualsiasi specie, sulle pubbliche vie e piazze del Comune di Manfredonia ed ovunque vi sia concorso di persone.
I contravventori saranno puniti con sanzione pecunaria da € 25,00 a € 500,00.
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