I.M.U. “Imposta municipale propria” anno 2013

L’IMU, “Imposta Municipale Propria”, come noto introdotta con gli artt. 8, 9 e 14 del D.lgs. n. 23/2011, ferma la normativa attualmente in vigore ed i

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L’IMU, “Imposta Municipale Propria”, come noto introdotta con gli artt. 8, 9 e 14 del D.lgs. n. 23/2011, ferma la normativa attualmente in vigore ed in attesa dell’eventuale deliberazione comunale di approvazione delle aliquote per l’anno 2013 da adottarsi entro il termine massimo del 30.09.2013, ha comunque subito modifiche ai sensi del D.L. 54 del 21 Maggio 2013, infatti:

È SOSPESO IL PAGAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO, per le seguenti categorie di immobili:
• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
• terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni.

 

Inoltre l’introduzione dell’art. 1 comma 380 – lettere a) e f) della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013) ha apportato LE SEGUENTI ULTERIORI RILEVANTI MODIFICHE all’imposta, ovvero:
• soppressione della riserva allo Stato della quota di imposta per tutte le tipologie di immobili diverse dall’abitazione principale di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; da ciò deriva che non è più dovuta allo Stato la quota pari al 50% dell’imposta calcolata con aliquota allo 7,6 per mille, che viene invece destinata interamente ai Comuni con unico Codice Tributo;
• introduzione della riserva allo Stato per l’anno 2013 in ordine al gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011. Al Comune dovrà invece essere versata la differenza fra l’aliquota di base statale (7,6 per mille) e l’incremento di aliquota deliberato ed adottato dal Comune (3 per mille).

MODALITA’ E SCADENZE DI VERSAMENTO
Il versamento, per l’anno 2013, è previsto in due rate con scadenza 17 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo). L’importo relativo alla rata di acconto è pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta e calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2012, mentre il saldo sarà calcolato sulla base delle nuove aliquote eventualmente deliberate dall’Ente. Di seguito si riportano le aliquote e i codici tributo:

Per conoscere i coefficienti moltiplicatori, i codici tributo con relativa descrizione ed aliquota è sufficiente cliccare qui e si potranno avere tutte le informazioni contenute nella comunicazione della Gestione Tributi. La predetta concessionaria invita i contribuenti a prestare particolare attenzione alle eventuali novità in materia di I.M.U., oppure a rivolgersi presso gli sportelli dedicati, ubicati in Via delle Antiche Mura, 66 – nei seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì ( 09:00-13:00/15:00-16:00 ) – Sabato ( 09:00-12:00 )

Si avvisa inoltre che sarà possibile effettuare una simulazione di calcolo dell’I.M.U. per l’anno 2013 accedendo al portale web: www.gestionetributi.191.it

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