AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

l Sindaco, Angelo Riccardi, a norma dell’art.21 della legge 10 aprile 1951, n.287, modificato dall’art.3 della legge 5 maggio 1952, n.405 RENDE NOTO

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Frattese Manfredonia 3 – 0
Addio al caldo arriva il freddo

l Sindaco, Angelo Riccardi, a norma dell’art.21 della legge 10 aprile 1951, n.287, modificato dall’art.3 della legge 5 maggio 1952, n.405
RENDE NOTO

che da oggi, a tutto il mese di luglio, sarà proceduto alla formazione degli elenchi per l’aggiornamento degli albi dei Giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello.

I Giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Per i Giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari, ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati, sono invitati a chiedere all’Ufficio Elettorale comunale l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio prossimo.

Ufficio Stampa e Comunicazione – Comune di Manfredonia

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