“In tutto il territorio comunale, ad eccezione delle occupazioni, insediamenti, impianti stagionali e/o permanenti autorizzati, è vietata l’occupazion
“In tutto il territorio comunale, ad eccezione delle occupazioni, insediamenti, impianti stagionali e/o permanenti autorizzati, è vietata l’occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari degli esercizi commerciali di vicinato e/o delle medie strutture di vendita, con esposizione di prodotti alimentari e non alimentari e con strumenti ed accessori connessi all’attività di vendita, che sottraggano pubblici spazi alla fruibilità della comunità (…) E’ sempre vietata ogni occupazione di suolo pubblico nell’ambito del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ad eccezione delle soste consentite dalla vigente normativa”.
E’ parte dell’ordinanza sindacale (4/2013) con indicazioni sulle “Disposizioni per la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza urbana, per contrastare situazioni che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico”.
L’ordinanza è stata stabilita per “motivi di tutela della sicurezza urbana, nonché per prevenire rischi per la salute pubblica”.
Il provvedimento sindacale segue – tra l’altro – i recenti sequestri, e le sanzioni elevate dalle autorità competenti, contro il fenomeno della commercializzazione “contra legem” dei “prodotti ittici destinati ad essere venduti ad ignari consumatori”. Naturalmente l’ordinanza non è diretta ad un’unica merceologia di vendita ma estesa a tutti i settori, nel rispetto delle indicazioni sopra riportate.
COMMENTI