Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha dichiarato la propria incompetenza giurisdizionale in merito alla controversia tra Comune di Ma
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha dichiarato la propria incompetenza giurisdizionale in merito alla controversia tra Comune di Manfredonia e “Comunicando leader” inerente la rimozione di alcuni impianti pubblicitari installati nelle vie cittadine ed ha rinviato la causa al Giudice Ordinario.
Ciò è quanto stabilito dalla Seconda Sezione del TAR (Salvatore Guadagno, presidente; Antonio Pesca, consigliere ed estensore; Desirée Zonno, primo referendario) al riguardo della disputa sorta tra il Comune di Manfredonia e la “Comunicando leader”, società alla quale era stata delegata la posa in opera di impiantistica e cartellonistica pubblicitaria nel territorio sipontino.
Questo Ente, con delibera di Giunta, aveva infatti approvato il progetto di “comunicazione integrata istituzionale e promozione nel territorio comunale” relativo alla sistemazione, al riordino ed alla gestione dei succitati impianti comunicativi, informativi e promozionali. Successivamente, avendo ravvisato una serie di infrazioni, con più ordinanze del Settimo Settore Urbanistica ed Edilizia, è stata ordinata la rimozione di svariati cartelloni ed impianti pubblicitari, nonché di transenne di protezione parapedonale, di vari orologi su colonna con spazio pubblicitario ed infine di numerose pensiline poste alle fermate dei bus.
La società “Comunicando leader s.r.l.” ha impugnato tali provvedimenti, ma il Collegio del TAR Puglia chiamato ad esprimersi in merito ha rilevato che “il ricorso in esame non rientra nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, appartenendosi alla giurisdizione del Giudice Ordinario”. Inoltre, afferma ancora il TAR, “è innegabile che le impugnate ordinanze costituiscano essenzialmente esercizio del potere di gestione e dell’uso di beni demaniali connessi all’installazione degli impianti su area pubblica”. L’eventuale rilevanza urbanistico-edilizia di taluni impianti o strutture di maggiori dimensioni non sostituisce, ma semmai integra, la disciplina del Codice della Strada “idonea comunque di per sé a supportare l’esercizio del potere di rimozione degli impianti medesimi, indipendentemente dalle loro dimensioni”.
Una sorta di avvallo, per il Comune di Manfredonia chiamato in giudizio, dell’aver agito con la consapevolezza di aver subìto il proverbiale danno seguito dalla beffa: il primo per via dell’assenza delle autorizzazioni necessarie per installare gli strumenti di comunicazione succitati e la seconda rappresentata dal ricorso in giudizio adito da chi ha pensato di agire senza il dovuto rispetto nei confronti delle regole e della Città stessa.
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